Previdenza

La proroga dell’emergenza non allunga il Durc

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’Inail, con la nota 9466 diffusa in questi giorni, dopo il parere favorevole del Lavoro, ha comunicato che la proroga dello stato di emergenza contenuta nel Dn n. 83/20 non interessa il Durc on line e che, quindi, i documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogati sino al 29 ottobre 2020 e non sino al 13 gennaio 2021. Non c’è pace, dunque, per il Durc, che dal 17 marzo al 30 luglio è stato tormentato da un succedersi di variazioni con repentini ripristini dello status quo ante. Ecco una breve sintesi.

Il 17 marzo entra in vigore il Dl n. 18, il cui articolo 103 dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, restano validi fino al 15 giugno.

Il successivo 30 aprile il Dl n. 18 viene convertito dalla legge n. 27 che - tra l’altro - sostituisce l’articolo 103 prevedendo l’ultrattività dei documenti scadenti nel periodo fra il 31 gennaio e il 31 luglio per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza estendendo, inoltre, la portata della disposizione anche ad altre fattispecie. Il 19 maggio, l’articolo 81 del Dl n. 34 modifica ulteriormente l’articolo 103 del Dl n. 18 (legge n. 27) aggiungendo alcune parole che di fatto riportano la situazione all’origine, stabilendo che solo per i Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile quest’ultima doveva intendersi prorogata al 15 giugno.

A cambiare ancora ci pensa poi la legge n. 77 di conversione del Dl n. 34, che, con decorrenza 19 luglio, abroga l’articolo 81 (dello stesso Dl). Di fatto l’uscita di scena di questa norma riammette i Durc – ma quelli con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio – a fruire dell’estensione di validità sino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza. Infine, viene diffuso il Dl n. 83, in vigore dal 30 luglio, che proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre. In allegato è fornito un elenco delle disposizioni interessate dalla proroga e si afferma che, per quelle non contenute nella lista, la scadenza resta al 31 luglio. La norma sul Durc non viene richiamata e, quindi, niente proroga.

Concludendo ci sia consentita una riflessione. Il periodo del Covid 19 passerà alla storia come funesto ma – per quanto riguarda il nostro Paese - anche come uno dei più confusi dal punto di vista della regolamentazione, con disposizioni altalenanti e disomogenee che hanno interessato anche altri ambiti della normativa in materia di lavoro: si va, a titolo di esempio, dal divieto dei licenziamenti, con annesso buco temporale, alle norme sulla cassa integrazione che, riguardo alla deroga, operano una commistione tra periodi autorizzati e fruiti. In un momento come quello attuale, una regolamentazione attenta e, soprattutto, più organica sarebbe stata di maggiore aiuto per tutti.

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