Previdenza

Contributi ridotti del 30% anche per i già dipendenti

di Barbara Massara

Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.

Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonché quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.

La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.

Pertanto, nel caso di una retribuzione lorda mensile di 1.700 euro, il risparmio contributivo mensile del datore di lavoro (applicando un’aliquota contributiva del 31%, come riportato nella relazione tecnica) sarebbe pari a circa 158 euro, e complessivamente per il periodo a circa 513 euro (compresi i tre ratei di tredicesima). Anche se la norma parla di contributi complessivi, la relazione tecnica non fa riferimento alla quota a carico del dipendente. Sui conti pubblici questa operazione determina minori entrate contributive per 1.487,5 milioni di euro ma maggiori oneri fiscali per 267,8 milioni.

Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue, che deve accertare la compatibilità con il mercato interno, nel rispetto del quadro temporaneo degli aiuti dell’Unione per l’emergenza Covid-19. Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.

Lo stesso articolo del decreto legge prevede l’emanazione, entro il prossimo 30 novembre, di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il ministro delle Finanze e con quelli del Sud e del Lavoro, che dovrà individuare gli indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo funzionali a definire le misure agevolative di decontribuzione per il periodo 2021-2029 previste all’interno del Piano nazionale di ripresa.

Trattandosi di aiuti di Stato, ai fini degli obblighi di registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato regolamentato dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 115/2017, la norma individua l’amministrazione responsabile nel ministero del Lavoro e quella concedente nell’Inps, deputato altresì al monitoraggio dell’agevolazione.

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