Previdenza

Via alle domande per la prima metà di Cig del decreto agosto

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Due distinte domande per richiedere i trattamenti di Cigo, Cigd, assegno ordinario previsti dal recente decreto agosto (Dl 104/2020). Termini di presentazione delle domande più flessibili anche se riferite a periodi pregressi. Lo comunica l'Inps nel messaggio 3131/2020 diffuso ieri con cui, confermando una prassi frequente, anticipa i contenuti della circolare in corso di redazione.

Con tale documento si dà il via alla presentazione delle istanze riferite al primo blocco di 9 settimane di trattamenti gratuiti (la causale rimane Covid-19 nazionale); si fa, invece, riserva per l'inoltro delle richieste riferite alla seconda tranche di ulteriori 9 settimane su cui la norma prevede il possibile obbligo, per l'azienda, del versamento di un contributo addizionale modulato in base all'andamento del fatturato.

L'Inps fa presente che la data del 12 luglio è da intendersi epocale per i trattamenti legati al contesto Covid-19, in quanto si azzera ogni precedente contatore e - a decorrere dal 13 luglio - valgono solo le nuove 18 settimane previste dal Dl 104/2020 anche se i periodi già autorizzati in base alla precedente normativa, che si collocano, anche parzialmente, a partire dal 13 luglio, vanno a scalare automaticamente il primo blocco di 9 settimane (quelle sicuramente gratuite).

È anche importante tenere presente che, con l'introduzione del Dl 104/2020, cade l'unione e commistione tra il concetto di autorizzato e di fruito: da ora in poi si parlerà solo di autorizzato.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, l'Inps conferma che, a regime, il termine per l'inoltro è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; per la comunicazione dei dati per il pagamento diretto (Sr41) c'è tempo sino alla fine del mese successivo a quello in cui è collocata la cassa oppure, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In via esemplificativa si prevede lo slittamento al 30 settembre di ogni scadenza fissata, a qualunque titolo, tra il 1° e il 31 agosto. Anche le scadenze collocate entro il 31 luglio fruiscono di una mini-proroga al 31 agosto. Nessun differimento, invece, per le scadenze dal 1° settembre in poi.

Nel vademecum Inps sul Dl 104/2020 trovano spazio anche indicazioni relative alla particolare tipologia di tutela in favore dei lavoratori - domiciliati o residenti in comuni appartenenti alle ex zone rosse– che non si sono potuti recare al lavoro a causa di ordinanze di obbligo di permanenza domiciliare disposte, delle autorità pubbliche, prima dell'entrata in vigore del Dl 104/2020.

Le aziende con sede operativa in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che hanno sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei lavoratori bloccati a casa, possono richiedere all'Inps i trattamenti di cassa integrazione (Cigo, Cigd e Cisoa) o di assegno ordinario, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, in relazione alla durata delle misure contenute nei provvedimenti delle pubbliche autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive. L'Inps sottolinea che l'accesso a questa particolare tutela è circoscritto ai soggetti per i quali non ha trovato applicazione nessuna delle altre forme di sostegno al reddito previste per i lavoratori a seguito dell'emergenza da Covid-19. Per la trasmissione delle domande occorre attendere successive indicazioni.

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