Previdenza

Decadenza ammortizzatori, prima deadline il 31 agosto

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Si avvicina il primo appuntamento dei datori di lavoro con le significative scadenze relative ai trattamenti di integrazione salariale.

Il concetto di decadenza, con riferimento alle domande di trattamento di sostegno al reddito con causale Covid 19 e all’invio all’Inps dei dati per il pagamento diretto, non è stato introdotto dalle prime disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza. Nella sua formulazione originaria si prevedeva che la domanda dovesse essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui aveva avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ma nella norma non vi era traccia di termini decadenziali.

L’imposizione di una scadenza - la quale, non rispettata, potesse far perdere, per le aziende, il diritto all’intervento dell’ammortizzatore sociale - ha visto la luce qualche mese più tardi, complice la legge n. 77/20 di conversione del Dl n. 34/20, che ha anche abrogato il Dl n. 52/20 (varato nel frattempo) mantenendone, tuttavia, gli effetti giuridici prodotti nel periodo di vigenza del provvedimento stesso.

Con il messaggio n. 3007/20, l’Inps si è soffermato sugli effetti del termine decadenziale specificando che, in caso di mancato rispetto della scadenza, il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare direttamente le relative prestazioni e gli oneri connessi.

Riguardo all’inoltro delle domande, l’istituto di previdenza ha specificato che il termine decadenziale deve essere collegato al periodo oggetto della domanda. Per effetto di questa interpretazione, condivisa con il ministero del Lavoro, il datore di lavoro - che trasmette un’istanza che riguarda più mesi - potrebbe incorrere nella decadenza con riferimento a uno dei periodi oggetto della domanda (per esempio, il primo) ma può sempre inviare una diversa domanda riferita agli altri periodi se per essi la decadenza non è ancora intervenuta.

Alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto di Ferragosto (l’ultimo della serie) le principali scadenze stabilite in via transitoria erano il 15 e il 17 luglio insieme ad altre date inserite dai vari provvedimenti che si sono succeduti nel tempo. In questo quadro si inserisce il Dl n. 104 che recupera alcuni termini e concede più tempo ai datori di lavoro (si veda la tabella in pagina). Si ritiene che con il Dl n. 104/20 il legislatore abbia voluto delineare un quadro organico dei tempi a disposizione dei datori di lavoro per inoltrare le domande di cassa e per la trasmissione dei dati utili al relativo pagamento diretto, visto il quadro farraginoso determinatosi dall’introduzione veloce, negli ultimi 4/5 mesi, di una serie di regole non sempre chiare.

In tal senso, dunque, sembra possibile affermare che gli eventuali termini in precedenza stabiliti anche amministrativamente, debbano considerarsi assorbiti dal regime introdotto dal decreto di Ferragosto.

Le scadenze

Le scadenze

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©