Previdenza

Contributi sospesi per Covid: al via il recupero il 16 settembre

di Pietro Gremigni

Il 16 settembre 2020 scade il termine per la ripresa dei versamenti di contributi e premi sospesi per l'emergenza Covid, che il recente decreto-legge 104/2020 ha attenuato disponendo la possibilità di versare non l'intera somma dovuta ma il 50% della stessa.

La ripresa dei versamenti riguarda non solo contributi e premi assicurativi ma anche le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che in questi articolo non affronteremo limitandoci al tema dei contributi e dei premi.

Il recupero dei contributi sospesi riguarda quasi tutta la generalità dei datori di lavoro ad eccezione di quelli che hanno già ripreso a farlo entro lo scorso 31 luglio 2020 e cioè in pratica le imprese del settore florovivaistico.

Inoltre va tenuto presente che entro il 16 settembre prossimo non dovrà essere avviato il recupero dei contributi sospesi, o anche completato per chi verserà tutto il dovuto in un'unica soluzione, ma anche l'effettuazione degli adempimenti contributivi sospesi nello stesso arco temporale.

Destinatari – Salvo le imprese florivivaistiche, la generalità degli altri contribuenti sono tenuti a riprendere i versamenti contributivi sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020.
I settori interessati sono, in estrema sintesi i seguenti (per i dettagli completi rinviamo all'art. 61 e 62 del decreto legge 18/2020 e alla circolare 64/2020 dell'INPS):
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, compresi i gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo;
i) centri di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali;
m) parchi di divertimento o parchi tematici;
n) gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
p) servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie;
t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Per gli organismi sportivi citati il periodo di sospensione e quindi la somma da recuperare va dal 2 marzo al 30 giugno 2020.

Soggetti obbligati – All'interno delle predette attività le categorie dei soggetti obbligati alla ripresa dei versamenti sono i seguenti: datori di lavoro in relazione ai contributi dovuti per i dipendenti; artigiani e commercianti per la propria posizione contributiva; committenti in relazione ai contributi dei collaboratori; aziende agricole per i propri dipendenti, lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare; datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla gestione pubblica.

Modalità di versamento dei contributi – Dopo il decreto legge 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e il recente decreto legge 104/2020 (art. 97), pur rimanendo ferma la scadenza del 16 settembre 2020 come termine di ripresa dei versamenti, è stata introdotta la facoltà di versare il 50% della somme dovute senza sanzioni e interessi o in un'unica soluzione oppure in modalità rateale, cioè la prima di quattro rate mensili di pari importo.
Va detto, incidentalmente, che Il versamento del restante 50 % delle somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 gennaio 2021.
Le modalità di versamento tramite mod. F24, illustrate dall'INPS nella circolare 64/2020 e nel successivo messaggio 2871/2020, restano sostanzialmente invariate, anche se riferite, per chi dovesse scegliere la nuova facoltà, al 50% della somma da versare.

Premi INAIL – Anche i premi dovuti all'Inail seguono le stesse regole dei contributi previdenziali, per quanto concerne, i destinatari, il periodo oggetto di recupero e le tempistiche. La stessa modalità alternativa di versamento o dell'intera somma o del 50% della stessa riguarda i premi Inail che con la circolare 23/2020 ha comunicato le modalità del recupero sempre tramite mod. F24.
Quest'ultima circolare ha poi precisato che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi "Alpi online" per l'invio della denuncia delle retribuzioni 2019 e "Riduzione per prevenzione" saranno riaperti dal 1° al 16 settembre 2020.

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