Previdenza

Contratto d’espansione con il ticket

di Enzo De Fusco

Il contratto di espansione è sottoposto all’obbligo di pagamento del contributivo aggiuntivo previsto dal Dlgs n. 148/2015 per la generalità degli ammortizzatori sociali. Lo ha chiarito l’Inps d’intesa con il Lavoro nella circolare n. 98/2020, diffusa ieri.

Il Ministero dunque, cambia idea sul contratto di espansione. Con la circolare n. 16/2019 è stato affermato che ai lavoratori rientranti nel campo d’applicazione del contratto, a fronte della riduzione oraria utile a svolgere attività formativa, va riconosciuta la cassa integrazione nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Lo stesso Ministero, sulla base del parere dell’ufficio legislativo, ha affermato che non era dovuto il contributo aggiuntivo previsto dall’articolo 5 del decreto 148.

Allora il Lavoto giunse a questa conclusione poiché la cassa integrazione riconosciuta alle aziende che stipulano il contratto di espansione ha la funzione di consentire loro un’attività di politica attiva interna alla comunità (ossia, la riqualificazione professionale). Al contrario, il contributo aggiuntivo previsto nella misura del 9%, 12% o 15% è stato pensato nei casi di crisi, riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà.

Ora, a distanza di un anno, il Lavoro cambia idea e d’intesa con l’Inps precisa che anche il contratto di solidarietà è sottoposto al contributo aggiuntivo.

La circolare precisa che il contratto di espansione è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 148/2015.

In conclusione, secondo la circolare 98, la Cigs connessa al contratto di espansione deve essere, in linea generale, ricondotta nell’alveo delle disposizioni sulle integrazioni salariali straordinarie declinate dal decreto 148, sempre che le stesse non siano espressamente derogate da specifiche previsioni contenute nell’articolo 41.

La circolare n. 98/2020 dell'Inps

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