Previdenza

Proroga Naspi e Discoll, le istruzioni operative Inps

di Arturo Rossi

Via libera dell'INPS alle istruzioni operative in merito alla proroga di due mensilità delle indennità NASpI e DIS-COLL ai sensi dell'articolo 92 del DL 34/2020, convertito con modificazioni, in Legge 77/2020.
Vengono fornite dall'Istituto con il messaggio 3 settembre 2020, n. 3219.
Si ricorda che la norma citata prevede la proroga di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a determinate condizioni, della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Si dispone, inoltre, che la suddetta proroga operi a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori dal DL 18/2020 e dallo stesso D.L. 34/2020, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Con il messaggio in esame l'INPS informa le sedi periferiche della messa a disposizione delle apposite liste ("Lista domande NASpI/DisColl prorogabili") contenenti le domande di NASpI e di DIS-COLL il cui periodo di fruizione termina nel periodo 1/3/2020 – 30/4/2020 e per le quali si deve procedere alla proroga della prestazione.
Per ciascuna delle domande "prorogabili" presenti nella lista una volta verificata la possibilità di procedere con l'erogazione delle due mensilità aggiuntive di prestazione , l'operatore di sede dovrà rendere le domande definibili.
E' necessario anche effettuare le necessarie verifiche nel Fascicolo del soggetto in ordine ad eventuali comunicazioni Unilav che hanno comportato l'inserimento di periodi di sospensione per rioccupazione.
In caso di presenza di domanda di NASpI oggetto di proroga e di domanda di NASpI in corso di erogazione con sovrapposizione di periodi potenzialmente indennizzabili, per evitare che il periodo di proroga della NASpI vada a sovrapporsi con la successiva indennità NASpI in corso di erogazione, si dovrà prima porre in decadenza la domanda di NASpI in corso di liquidazione e ponendo quale data di decadenza la data di decorrenza della prestazione in corso di erogazione.
Tale operazione si rende necessaria al fine di potere procedere alla proroga della domanda di NASpI precedente.
Tali istruzioni, sono da considerarsi utili anche per le domande di DIS-COLL in corso di erogazione con sovrapposizione di periodi potenzialmente indennizzabili.
In caso di presenza di domanda di NASpI oggetto di proroga e di domanda di NASpI in corso di erogazione senza sovrapposizione di periodi indennizzabili, si deve prima porre in decadenza la domanda di NASpI in corso di liquidazione e ponendo quale data di decadenza la data di decorrenza della prestazione in corso di erogazione.
Le istruzioni sono da considerarsi utili anche per le domande di DIS-COLL in corso di erogazione senza sovrapposizione di periodi indennizzabili.

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