Previdenza

Sgravio contributivo compatibile con la Cassa del Dl 18

di Enzo De Fusco

Con il decreto Agosto (Dl n. 104/2020) a partire dal 13 luglio si azzera il contatore delle 18 settimane previste dal decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) e riparte un nuovo contatore di 18 settimane fino al 31 dicembre 2020. Inoltre, nel periodo 13 luglio-31 dicembre le nuove 18 settimane costituiscono la durata massima che l’azienda può richiedere con causale Covid-19 e quindi, in nessun caso è possibile cumulare le settimane residue del decreto 18 con quelle nuove previste dal decreto 104.

Questa è la perentoria scelta del legislatore legata a una logica di controllo della spesa per la copertura del periodo di cassa integrazione.

La norma si preoccupa di regolare un regime transitorio stabilendo che i periodi di cassa integrazione richiesti e autorizzati ai sensi del decreto 18 e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane del nuovo regime.

La norma dunque sembra riservare particolare attenzione soprattutto alla collocazione temporale delle settimane oggetto di domanda con causale Covid-19, indipendentemente dalle diverse ipotesi in cui riversa l’iter delle domande stesse (richieste, autorizzate, respinte, presentate prima o dal 15 agosto, etc).

Questo si capisce dal tempestivo messaggio Inps n. 3131/2020 del 21 agosto, in cui è stato affermato che le prime nove settimane possono già essere richieste utilizzando la causale «Covid-19 nazionale» già in essere e scomputando i periodi già richiesti «o» autorizzati ai sensi della precedente normativa e decorrenti dal 13 luglio 2020. Quindi, l’Inps invita le aziende a una continuità gestionale, ma azzerando i contatori dal 13 luglio.

Se sul fronte della cassa integrazione il quadro è sufficientemente chiaro, altro aspetto è coordinare le norme della cassa con quelle che stabiliscono il poco convincente esonero contributivo da utilizzare come alternativa.

Il periodo di osservazione per valutare l’alternatività è quello individuato dal decreto Agosto, ossia dal 13 luglio al 31 dicembre. Quindi in questo periodo non possono esserci periodi di cassa riconosciuti in base al Dl n. 104/2020.

Al contrario, almeno letteralmente, possono esserci periodi di cassa integrazione avviati in base al Dlgs n. 148/2015.

In più, per espressa previsione della norma, l’esonero può essere riconosciuto anche ai datori che hanno richiesto periodi di integrazione salariale in base al decreto n. 18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. È necessario dunque declinare quali siano i casi che consentano di ricondurre la domanda di cassa integrazione al decreto 18.

È ragionevole ritenere che tutte le domande presentate entro il 14 agosto per completare le prime 18 settimane siano state richieste ai sensi del Cura Italia, dal momento che si tratta di un’istanza presentata primo dell’entrata in vigore del Dl n. 104/2020.

Con un’interpretazione elastica si potrebbe arrivare a ricondurre al Cura Italia anche le settimane richieste dal 15 agosto ma per periodi collocati a cavallo del 13 luglio. Mentre sono certamente riconducibili al decreto Agosto, e quindi incompatibili con l’esonero, le domande presentate dal 15 agosto per periodi totalmente collocati a partire dal 13 luglio.

Infine, la circostanza che alcuni periodi di cassa integrazione collocati dopo il 13 luglio siano compatibili con l’esonero contributivo non esclude che essi, in relazione al contatore delle nuove 18 settimane, saranno computati nelle prime 9 settimane del decreto Agosto.

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