Previdenza

Fissato l’interesse per l’anticipo del Tfr/Tfs

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Interesse pari al rendistato più 40 punti base sulle operazioni di finanziamento dell’anticipo del Tfs o del Tfr ai dipendenti pubblici. Il decreto 19 agosto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica - presente sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre, vincola infatti il costo del prestito al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento richiesto, più una maggiorazione dello 0,40% (quest’ultimo è anche il valore minimo applicabile all’operazione).

Il Dpcm, nei fatti, contiene l’accordo quadro tra i ministri dell’Economia, del Lavoro, della Pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana (con i pareri di Inps, Garante privacy e Garante concorrenza) a completamento del regolamento per l’anticipo del Tfr/Tfs contenuto nel Dpcm 51 del 22 aprile (si veda il Sole 24 Ore del 17 giugno).

L’anticipo viene erogato, fino a un massimo di 45mila euro, a chi utilizza quota 100 oppure va in pensione anticipata, anticipata contributiva o di vecchiaia, da parte delle banche aderenti all’accordo (sul sito www.lavoropubblico.gov.it dovrà essere pubblicato l’elenco).

In base alle regole vigenti, ai lavoratori del comparto pubblico il trattamento viene pagato di norma 24 mesi dopo l’accesso a pensione, che si riducono a 12 se la cessazione dal servizio è dovuta al raggiungimento dei limiti di età o servizio. Inoltre è accreditato in soluzione unica se di importo fino a 50mila euro lordi, altrimenti con altre una o due rate annuali per valori superiori. Nel caso di utilizzo di quota 100, il posticipo scatta comunque dalla data di pensionamento “ordinario” e quindi il Tfs-Tfr può essere incassato anche sei-sette anni dopo che si è smesso di lavorare.

Per questo motivo, il decreto legge 4/2019, che ha introdotto quota 100, ha anche previsto la possibilità di ottenere subito fino a 45mila euro tramite un prestito erogato da una banca a cui poi l’ente previdenziale verserà il Tfr/Tfs.

Gli interessi vengono calcolati secondo il regime della capitalizzazione semplice e l’istituto di credito non può applicare ulteriori oneri o commissioni, eccetto nel caso di rimborso anticipato da parte del beneficiario, situazione in cui scatta un indennizzo pari al massimo allo 0,30% dell’importo restituito prima della scadenza, purché quest’ultimo sia pari o superiore a 10mila euro. L’indennizzo, comunque, deve essere inferiore alla quota interessi ancora da pagare e non può superare i costi sostenuti dalla banca per la chiusura anticipata. Gli istituti di credito possono comunque offrire condizioni migliori di quelle previste dall’accordo quadro.

Per calcolare la durata del finanziamento, che si estende fino all’erogazione del Tfr/Tfs, per chi utilizza quota 100 si devono eventualmente considerare anche i requisiti previsti dal 2023 in poi, dato che fino al 2022 rimarranno invariati. Tali previsioni sono contenute nella certificazione rilasciata al lavoratore da parte dell’ente erogatore, certificazione che va obbligatoriamente presentata alla banca. L’articolo 10, comma 2, dell’accordo quadro stabilisce la restituzione da parte dell’istituto di credito degli interessi non maturati a suo favore per effetto della variazione dei requisiti di accesso al pensionamento. Ciò dovrebbe verificarsi se, dal 2023, l’incremento legato alla variazione della speranza di vita sarà inferiore a quello stimato attualmente.

Il dpcm del 19 agosto

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