Previdenza

Tassazione pro rata temporis per la previdenza complementare

di Antonello Orlando

Con la risoluzione 51/E, l'agenzia delle Entrate fornisce una risposta a istanza di interpello relativo al trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti di un ente pubblico.

L'interpello riguarda l'applicabilità o meno del regime fiscale di favore previsto dal decreto legislativo 252/2005 ai lavoratori dell'ente istante, che consente di applicare alle prestazioni erogate dal fondo una aliquota sostitutiva compresa fra il 15 e il 9%, in misura decrescente a seconda dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare (con uno 0,3% di sconto, fino a un massimo di 6 punti percentuale, per ogni anno di iscrizione successivo ai primi 15).

L'ente ha rappresentato, tuttavia, che i dipendenti erano risultati iscritti a un fondo interno di previdenza complementare, riservato a lavoratori assunti fino al 3 aprile 1975, poi soppresso dall'ottobre del 1999.La tassazione individuata dall'ente è quella prevista, anche per i pubblici dipendenti, secondo il regime del pro rata temporis delle varie norme succedutesi per le prestazioni dei fondi pensione, fino alla fine del 2000. Questa consiste nell'applicazione della tassazione ordinaria Irpef su un imponibile ridotto (pari all'87,5% della prestazione percepita).

La richiesta dei dipendenti di applicazione del regime fiscale agevolato, introdotto per i dipendenti del settore privato a partire dal 1° gennaio 2007 a opera del Dlgs 252/2005, si fondava, secondo quanto riportato dall'ente pubblico, su una delle norme contenute nella legge di bilancio del 2018 (la 205/2017) che, all'articolo 1, comma 156, ha previsto l'applicazione a partire dal 2018 del regime fiscale dello stesso regime di vantaggio sulla tassazione delle prestazioni, nonché anche in riferimento alla deducibilità dei contributi versati. La stessa norma precisa tuttavia che ai montanti contributivi delle prestazioni, accumulati fino al 2017 si sarebbero continuate ad applicare le disposizioni previgenti.

In piena armonia con la soluzione prospettata dall'ente, l'agenzia delle Entrate ha confermato la non applicabilità del più favorevole regime di tassazione, anche in riferimento alla chiusura dell'operatività del fondo dall'ottobre del 1999, ribadendo l'operatività della disposizione della legge 205/2017 solo a partire dal 2018, mantenendo i regimi fiscali pregressi pienamente efficaci secondo il criterio del pro rata temporis (quote di prestazioni riferite a montanti accantonati fino al 2017 tassati secondo le norme fiscali vigenti per tempo per i dipendenti del pubblico impiego).

La disamina dell'Agenzia ha ricordato la non applicabilità, al caso prospettato dall'ente, della sentenza 218/2019 della Corte costituzionale, diretta a rendere omogeneo il trattamento fiscale fra dipendenti pubblici e privati per il solo caso del riscatto della posizione individuale.

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