Previdenza

La Rita convive con pensione anticipata e attività lavorativa

di Antonello Orlando

La rendita integrativa temporanea anticipata è compatibile con l'erogazione di pensioni anticipate e con l'attività lavorativa. Questi sono alcuni importanti chiarimenti forniti dalla Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, con la circolare 4209/2020.

La Rita è stata introdotta dalla legge 232/2016 al fine di poter utilizzare il capitale accantonato in previdenza integrativa come accompagnamento alla pensione di vecchiaia. Nella circolare la Covip precisa che i requisiti di accesso alla Rita sono legati alla maturazione dell'età pensionabile di vecchiaia prevista nel primo pilastro pensionistico: infatti la rendita anticipata può essere richiesta al massimo 5 o 10 anni prima dell'età di vecchiaia, cioè 67 anni, almeno fino al 2022 (la circolare specifica anche che il requisito anagrafico potrà essere certificato con una autodichiarazione).

Sulla base del tenore letterale della norma, la Covip chiarisce che, qualora il lavoratore abbia tutti i requisiti previsti, non osta alla percezione della Rita la contemporanea titolarità di pensioni diverse da quella di vecchiaia (fra cui quella anticipata ordinaria e quella con quota 100). La Rita potrà essere liquidata però a condizione che sia possibile attuare un frazionamento del montante contributivo accantonato nel fondo in almeno due rate, inibendone il ricorso da parte degli assicurati molto vicini alla pensione di vecchiaia.

Questo chiarimento è utile per una specifica platea di iscritti ai fondi pensione: non coloro che utilizzano la Rita quale traghetto verso la pensione, ma chi intende invece sfruttarne, in modo legittimo, il regime fiscale di favore riservato a questa prestazione. Infatti solo la Rita consente di trasformare l'intero montante (o anche solo una parte) in una rendita che sarà sempre tassata con l'aliquota sostitutiva compresa fra 15 e 9%, senza alcuna addizionale, in relazione agli anni di anzianità di previdenza complementare.

Invece, per effetto del principio del pro rata temporis, come chiarito dall'agenzia delle Entrate nel 2007, i periodi di contribuzione anteriori fino al 2006 subiscono, al momento della liquidazione del montante in rendita “ordinaria” o capitale, la tassazione rispettivamente ordinaria o separata (con aliquota analoga a quella del Tfr). Gli assicurati con posizioni di importo considerevole, specie dirigenti e coloro che versano il Tfr ai fondi pensione, traggono un considerevole vantaggio fiscale, anche se contemporaneamente percepiscono una pensione, a ricevere il montante sotto forma di Rita, in modo da applicare a tutto il risparmio previdenziale imponibile, incluse le quote ante 2007, la tassazione secca fra 15 e 9 per cento.

La Covip ha inoltre chiarito che gli assicurati, durante la percezione della Rita, potranno continuare a versare contributi al fondo pensione, che confluiranno in un montante a sé stante nel caso di liquidazione di tutto il vecchio montante in Rita.

I percettori di Rita potranno inoltre incassare redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa durante l'erogazione della rendita anticipata, in quanto il requisito di inoccupazione è richiesto solo al momento di presentazione della domanda di erogazione della Rita. Di conseguenza, successivamente possono riprendere un'attività.

Proprio sul tema del requisito dell'inoccupazione, necessario per più di 24 mesi dalla perdita del lavoro per poi accedere alla Rita con durata fino a 10 anni invece dei 5 “ordinari”, secondo il comma 4-bis, la Covip ha esplicitato che potrà essere presentata, indistintamente, la Did (dichiarazione di immediata disponibilità) o anche una autocertificazione rilasciata dall'assicurato sul suo stato di inoccupazione.

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