Previdenza

Inabilità, incremento con doppio canale

di M.Pri.

Con la circolare 107/2020 pubblicata ieri, l’Inps ha dato attuazione alla sentenza 152/2020 con cui la Corte costituzionale ha stabilito l’illegittimità dell’incremento all’ex milione di lire delle pensioni di inabilità riservato a chi ha almeno 60 anni di età. A seguito di tale decisione, è stata modificata la legge 448/2001, stabilendo che l’incremento va riconosciuto agli inabili che hanno compiuto i 18 anni.

Nella circolare, però, Inps prevede un doppio canale. Le prestazioni assistenziali erogate a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi sono incrementate d’ufficio in modo da garantire un reddito mensile di 651,51 euro (l’ex milione di lire adeguato all’inflazione) per tredici mensilità a fronte del rispetto del requisito anagrafico e di quello reddituale.

Invece per i titolari di pensione di inabilità secondo la legge 222/1984 (cioè chi ha versato dei contributi, seppur in misura ridotta), la maggiorazione all’ex milione viene riconosciuta solo a domanda dell’interessato e, sembra a leggere la circolare, solo fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro, quindi senza adeguamento all’inflazione. Inoltre la domanda avrà effetto dal mese successivo, salvo le richieste presentate entro il 9 ottobre che decorreranno dal 1° agosto scorso, se espressamente richiesto.

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