Previdenza

Entro fine ottobre e dicembre le rate dei contributi dilazionati

di Barbara Massara e Matteo Prioschi

I datori di lavoro che optano per la dilazione dei contributi previdenziali sospesi introdotta dal decreto agosto, hanno tempo fino al 30 ottobre per versare le prime due rate della prima metà di quanto complessivamente dovuto, e fino al 31 dicembre 2020 per versare le altre due rate (sempre del primo 50%). Sono altresì tenuti a presentare la domanda di dilazione all’Inps entro il 30 ottobre.

Sono queste le nuove indicazioni che l’istituto di previdenza fornisce a datori di lavoro e committenti nel messaggio 3882/2020, del 23 ottobre ma pubblicato ieri, affinché gli stessi provvedano entro fine anno al versamento rateizzato del 50% dei contributi sospesi e possano versare il restante 50% in massimo 24 rate a decorrere dal 16 gennaio 2021, secondo l’articolo 97 del Dl 104/2020.

L’Inps ha in primo luogo ufficializzato lo slittamento dal 30 settembre al 30 ottobre del termine di presentazione della domanda di dilazione, slittamento che aveva anticipato in una news pubblicata sul sito il 13 ottobre.

Il provvedimento presenta, invece profili innovativi, laddove, integrando le istruzioni contenute nel messaggio 3274/2020, associa alla scadenza del 30 ottobre il termine per versare le prime due rate del 50% (che ordinariamente avrebbero dovuto essere versate rispettivamente entro il 16 settembre e il 16 ottobre) e a quella del 31 dicembre il termine per versare la terza e quarta rata del 50% (che ordinariamente scadrebbero il 16 novembre e il 16 dicembre).

Solo le aziende che verseranno le prime 4 rate nel rispetto delle due scadenze (30 ottobre e 31 dicembre), avranno titolo per versare il restante 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021.

In aggiunta l’istituto concede a chi non avesse ancora trasmesso i flussi uniemens con i corretti codici di sospensione, di farlo entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (22 novembre, conteggiando i 30 giorni dal 23 ottobre, data ufficiale del messaggio).

Infine viene consentito alle aziende che avessero presentato l’istanza di dilazione, nonché presentato i flussi con i codici di sospensione, di rinunciare alla modalità di restituzione prescelta, ritrasmettendo i flussi uniemens privi dei codici di sospensione, mantenendo il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento.

Questo messaggio rappresenta un intervento di favore nei confronti delle aziende e committenti, alle prese con le difficoltà di gestione di una misura importante come la sospensione dei contributi, a causa delle numerose fonti che si sono nel tempo sovrapposte, nonché delle innumerevoli istruzioni e codici continuativamente forniti.

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