Previdenza

Smart working precluso? I lavoratori fragili restano senza tutele

di Enzo De Fusco

Centinaia di migliaia di lavoratori fragili che versano in condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sono obbligati a rimanere a casa per sorveglianza precauzionale, ma i decreti Ristori e Ristori bis dimenticano di riconoscere loro un sussidio.

Il testo del Ristori bis bollinato ieri, che risolve il problema della cassa integrazione dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio, a quanto pare lascia infatti aperto il problema dei lavoratori fragili.

Si ricorda che l’articolo 26, comma 2, del Dl n. 18/2020 aveva in un primo momento stabilito che fino al 30 aprile 2020 per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo d’assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero. Il decreto Rilancio aveva prorogato la tutela fino al 31 luglio 2020.

Per queste categorie deboli è intervenuto il successivo decreto Agosto (Dl n. 104/2020) che ha esteso la tutela fino al 15 ottobre 2020. Lo stesso decreto 104 ha però previsto che «a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

In definitiva, fino al 15 ottobre 2020 il periodo d’assenza dei lavoratori fragili è stato equiparato al ricovero ospedaliero; dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 solo i (pochi) lavoratori fragili in grado di svolgere il lavoro da casa continueranno a percepire lo stipendio dall’azienda. Il problema riguarda, infatti, proprio i moltissimi lavoratori fragili impiegati in mansioni incompatibili con il lavoro agile poiché l’obbligo di sorveglianza precauzionale non è più considerata malattia e sono a rischio di riconoscimento della cassa integrazione.

C’è da capire se questa sia una chiara scelta del legislatore oppure o solo una svista. Tuttavia, anche l’Inps conferma questa interpretazione prima con il messaggio n. 3653/2020 e poi con il messaggio 4157/2020 di ieri. Secondo l’Istituto la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, non configura, infatti, un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), conseguentemente non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera. L’Istituto spiega, però, che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore fragile è anche temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia per compensare la perdita di guadagno.

Mi pare evidente che proprio questi lavoratori, che meriterebbero la tutela dello Stato forse più degli altri, non possono rimanere esclusi da ogni forma di garanzia pubblica.

Il messaggio n. 4157/2020 dell'Inps

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