Previdenza

Attività bloccate, sospesi i contributi di ottobre

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il decreto Ristori bis (Dl 149/20) ritorna anche sulla sospensione dei versamenti contributivi. Invero, l’intervento è un po’ pasticciato.

Le due norme, vale a dire l’articolo 13 del Dl 137 e l’articolo 11 del Dl 149/20 si sovrappongono e si intersecano. Vediamo meglio.

Il primo comma dell’articolo 13 del Dl 137, dispone che i datori di lavoro la cui attività è stata sospesa o limitata dal Dpcm 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle contraddistinte dai codici Ateco riportati nell’allegato 1 allo stesso decreto legge (Dl 137/20), possono beneficiare della sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Le riflessioni che si possono fare su questa disposizione sono:
a)si riferisce ai contributi di novembre da versare entro il 16 dicembre;
b)la sospensione opera sia per i contributi che per i premi Inail;
c)i datori di lavoro sono quelli la cui attività è stata limitata o interrotta dal Dpcm 24 ottobre 2020.

Tuttavia, visto che il Dpcm del 24 ottobre è stato sostituito dal Dpcm 3 novembre 2020, il differimento riguarda tutti i datori che rientrano in quest’ultimo Dpcm fermo restando l’ulteriore elemento identificativo costituito dai codici Ateco contenuti nella tabella allegata al Dl Ristori bis che sostituisce quella del Dl 137/20, come previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del Dl 149/20.

Su queste regole si innesta la previsione dell’articolo 11 del Dl Ristori bis. Il primo comma prevede che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13 del Dl 137/20, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati, operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al decreto (Ristori bis) e che la sospensione non riguarda i premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.

Il legislatore, con questa norma, sembra volersi riferire a un’altra schiera di datori di lavoro (infatti usa la formulazione «si applica anche») e per identificarli fa riferimento ai settori elencati nell’allegato 1 al decreto stesso (Ristori bis) che risulta essere la medesima lista di codici Ateco presente nel Dl 137 ma ampliata. Individuati così i beneficiari, la sospensione riguarda i versamenti contributivi dovuti (non di competenza) nel mese di novembre, quindi quelli di ottobre. Inoltre, sono esclusi i premi Inail. Questa sospensione opera a prescindere dal colore della regione ed è collegata solo al codice di attività Ateco. Il secondo comma sospende, invece, il versamento dei contributi di ottobre (dovuti nel mese di novembre) per le aziende che hanno unità produttive od operative nelle aree così dette rosse (al momento Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano) ma i settori devono essere contenuti nell’allegato 2 al decreto (Ristori bis).

Il comma 4, dell’articolo 11, del Dl 149/20 ripete pedissequamente quanto già previsto dal Dl 137 in merito alla ripresa dei versamenti.

I contributi sospesi dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione ovvero il datore di lavoro ha la facoltà di suddividere in quattro parti l’importo non pagato e provvedere al relativo versamento in rate mensili con scadenza 16 marzo-16 aprile-17 maggio-16 giugno del 2021. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la dilazione decade. Dovrà essere l’agenzia delle Entrate a indicare all’Inps (nel Dl 137 vi era anche l’Inail) i dati dei datori di lavoro che permetteranno all’Istituto di previdenza di riconoscere i soggetti che hanno diritto alla sospensione.

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