Previdenza

Via alle domande per l'anticipo del Tfs/Tfr

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Da oggi gli ex dipendenti pubblici possono presentare domanda per l'anticipo del Tfs/Tfr previsto dall'articolo 23 del decreto legge 4/2019. Lo ha annunciato ieri l'istituto di previdenza che al contempo ha pubblicato la circolare 130/2020 in cui riassume le regole dell'operazione e fornisce alcune precisazioni.

L'anticipo del Tfr/Tfs è un'operazione tramite cui l'ex dipendente statale può ricevere subito fino a 45.000 euro del suo trattamento invece di aspettare gli ordinari tempi di erogazione (uno o due anni dal pensionamento, che nel caso di utilizzo di quota 100 si aggiungono all'anticipo consentito da questo canale determinando così un tempo di liquidazione che può arrivare a 6-7 anni). Il pagamento immediato avviene tramite l'intervento di una banca tra quelle che aderiscono al relativo accordo quadro, con applicazione di un onere contenuto di finanziamento che grava sul pensionato.

La procedura comporta la necessità di chiedere all'ente erogatore del Tfr/Tfr (che può essere l'Inps o l'ex amministrazione di appartenenza nel caso in cui sia quest'ultima a erogare la prestazione) la certificazione del diritto all'anticipo. Entro 90 giorni viene rilasciata la certificazione o rigettata la domanda. In caso di esito positivo occorre presentare la domanda all'istituto di credito.

A fronte di ciò, nella circolare 130/2020, Inps precisa che possono chiedere l'anticipo solo i pensionati con trattamento di vecchiaia o anticipata o quota 100. Sono esclusi canali con altri requisiti, quali quelli riservati alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e ai Vigili del fuoco (a cui vanno aggiunte altre casistiche tra cui chi ha utilizzato altri canali di accesso a pensione quali opzione donna e Ape sociale). L'importo ceduto non può essere soggetto a sequestro, pignoramento od esecuzioni forzate e il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal Tfr/Tfs.

La certificazione al diritto, che l'Inps deve rilasciare entro 90 giorni dalla richiesta, non ha una scadenza e il contratto di anticipo finanziario diventa operativo solo dopo che la sede dell'istituto competente per territorio conferma il via libera dell'operazione a seguito dell'informazione relativa al contratto ricevuta dall'istituto di credito. Quest'ultimo viene rimborsato dall'Inps che trattiene l'importo dovuto dal Tfs/Tfr che spetta al pensionato.

La domanda all'Inps può essere presentata tramite patronato, oppure direttamente dal cittadino digitando nel sito Inps il termine “quantificazione” e scegliendo o il servizio “simulazione del Tfs o invio domanda di quantificazione del Tfs” oppure “richiesta quantificazione Tfr per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione Tfr-Domanda”. In entrambi i casi nella domanda si deve indicare se si sceglie l'anticipo secondo il Dl 4/2019 o la cessione ordinaria del trattamento (che è sempre possibile e comporta però che il pensionato tratti direttamente con la banca le condizioni dell'operazione).

Per quanto riguarda le banche aderenti all'iniziativa, ieri sera sul sito www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr erano elencati nove istituti di credito tra cui Cassa centrale banca che riunisce numerose banche di credito cooperativo.

Infine, nella circolare a proposito della cessione ordinaria di Tfr/Tfs, viene affermato che non è più perentorio il termine di 15 giorni lavorativi per la validità della certificazione dell'importo del trattamento rilasciata dall'Inps ai fini della cessione. Le strutture territoriali avranno 30 giorni di tempo (non perentori), a seguito dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione, per effettuare le verifiche necessarie per confermare l'importo già certificato.

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