Previdenza

Anticipo del Tfs con costi mitigati dalla detassazione

di Fabio Venanzi

Da ieri è possibile presentare le domande di quantificazione del trattamento di fine servizio (Tfs) e di fine rapporto (Tfr) che consentono ai lavoratori, già cessati dal servizio, di poter accedere all’anticipo della prestazione. Si ricorda che il Dl n. 4/2019 ha previsto la possibilità di richiedere, agli istituti bancari aderenti all’accordo quadro, l’erogazione delle somme spettanti, diminuendo i tempi normativamente previsti in almeno 12-24 mesi per le cessazioni di vecchiaia e in caso di dimissioni, fino ad arrivare a un posticipo di 6-7 anni, rispetto alla data di cessazione, per coloro che accedono a pensione quota 100.

L’onere che gli interessati devono sostenere per il contratto di cessione a favore degli istituti finanziatori è parametrato al rendimento medio dei titoli di Stato e varia da un minimo dello 0,40% (per anticipi fino a tre anni e sei mesi) fino ad arrivare allo 0,858% su base annua per anticipi fino a sette anni. L’anticipo è limitato alla somma di 45mila euro (o al minor valore, qualora la prestazione spettante dovesse risultare inferiore), dalla quale andranno detratti gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione semplice.

Con il messaggio 4315/2020 di martedì 17 novembre l’Inps ha definito le modalità e le indicazioni operative per la presentazione e la consultazione delle domande di quantificazione on line ai fini dell’anticipo finanziario.

Per i dipendenti degli enti pubblici che erogano direttamente la prestazione di fine servizio, come le camere di commercio e gli enti di ricerca, la richiesta va presentata direttamente al datore di lavoro pubblico. Infatti, in questo caso, l’Inps non eroga alcuna prestazione.

Il costo dell’operazione viene parzialmente “mitigato” dalla detassazione spettante per ogni anno di differimento nell’erogazione della prestazione, pari a 1,5 punti percentuali. La detassazione non può comunque superare il 7,5% per attese da cinque anni in avanti. Tuttavia, la detassazione spetta solo per i trattamenti di fine servizio (indennità di premio servizio, indennità di buonuscita e indennità di anzianità), rimanendo esclusi i trattamenti di fine rapporto.

L’agevolazione non si applica, altresì, alle prestazioni erogate nei confronti dei dipendenti che hanno aderito alla previdenza complementare, con conseguente “opzione” per il trattamento di fine rapporto.

A titolo esemplificativo, un dipendente di ente locale con 65 anni di età, con una retribuzione utile ai fini del Tfs pari a 98mila euro e con 36 anni utili ai fini della prestazione, che accede a pensione quota 100, ha diritto a 188mila euro, che corrispondono a un netto di 163.500 euro. Grazie alla detassazione, se attendesse i tempi ordinari di liquidazione da parte dell’Inps, avrebbe diritto – complessivamente – a 164.800 euro. Tale somma verrebbe erogata in tre rate annuali, di cui la prima erogata dopo 24 mesi dalla cessazione. Qualora richiedesse l’anticipo di 45mila euro sulla prima rata, riuscirebbe a incassare la stessa in tempi più brevi, sostenendo un costo di circa 360 euro. Complessivamente riscuoterebbe 164.400 euro.

n. 4315/2020 dell'Inps

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