Previdenza

Enpacl, integrazioni al reddito di ultima istanza per i professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria

di Michele Regina

L'Enpacl provvede a erogare indennità integrative dell'indennità di ultima istanza.
Infatti il CdA, nella seduta del 13 novembre scorso, ha deliberato l'erogazione di un importo pari a 400,00 euro a integrazione delle indennità di ultima istanza erogate dallo Stato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Si ricorda che l'articolo 44 del Dl n. 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ha istituito Fondo per il reddito di ultima istanza in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall'epidemia da Covid. Tra i soggetti interessati rientrano anche i professionisti iscritti alle casse professionali private nel rispetto di determinati requisiti reddituali.
In base alla determinazione dell'Enpacl del 13 novembre 2020 sono destinatari dell'integrazione i consulenti del lavoro, non cancellati, che abbiano già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 44 del Dn. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27/2020 e non le abbiano restituite.
L'Enpacl ricorda che per la fruizione dell'integrazione non sarà necessario presentare alcuna domanda in quanto sarà corrisposta sul medesimo Iban utilizzato per l'accredito delle indennità di ultima istanza.
Si ricorda altresì che, tra le altre determinazioni a favore dei professionisti quali le rateizzazioni per le contribuzioni obbligatorie ai fini previdenziali, l'Ente di previdenza nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 riconosce ai Consulenti per i quali sia stato disposto dalle Autorità sanitarie un periodo di quarantena o isolamento, una provvidenza di 3mila euro, che è elevata a 10mila euro nel caso di ricovero in strutture ospedaliere.

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