Previdenza

Flat tax al 7% anche con l’assegno sociale del Lussemburgo

di Antonio Longo

Le pensioni sociali lussemburghesi consentono l'accesso alla “flat tax” su tutti i redditi esteri dei pensionati che scelgono il Sud Italia. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 559/2020 di ieri che si esprime sulla disciplina volta ad attrarre in Italia soggetti titolari (anche) di capitali e risorse da investire nel nostro Paese.

In sintesi, il regime di favore – previsto dall'articolo 24-ter del Tuir - si applica alle persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, o in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2016, con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Per l'accesso al regime, non è rilevante la nazionalità, purché il soggetto sia stato residente fiscale all'estero negli ultimi 5 anni in un Paese con il quale l'Italia abbia una convenzione contro le doppie imposizioni o un Tiea, ovvero che aderisca alla convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia tributaria.

Al ricorrere di queste condizioni, i redditi di qualunque natura prodotti all'estero (non solo le pensioni quindi) possono essere assoggettati ad un'imposta sostitutiva forfettaria del 7%, applicabile per un periodo massimo di 10 anni.

Nel caso specifico la richiesta di chiarimenti arriva da un residente lussemburghese che percepisce sia un emolumento pensionistico erogato dal granducato sia una pensione italiana pagata dall'Inps. Rilevano quindi le previsioni dell'articolo 18 della convenzione tra Italia e Lussemburgo secondo cui:
- le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato (paragrafo 1);
- le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato (paragrafo 2).

In sostanza, il paragrafo 1 stabilisce la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Le pensioni che ricadono nel paragrafo 2 (le cosiddette pensioni “sociali” corrisposte a soggetti che versano in difficoltà economiche o le “pensioni d'invalidità”) percepite da pensionati fiscalmente residenti in Italia devono, invece, essere assoggettate a imposizione anche nel Paese estero della fonte e, per le imposte pagate in quest'ultimo, spetta un credito d'imposta corrispondente.

L'Agenzia conferma quindi la possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa su tutti i redditi di fonte estera (che, in astratto, potrebbero includere dividendi, royalties e altri emolumenti). Esclude tuttavia la spettanza del credito per le imposte lussemburghesi in quanto il reddito, soggetto a tassazione sostitutiva in Italia, non concorre alla formazione dell'imponibile complessivo ai fini dell'Irpef (circolare 21/E/2020). Alla pensione erogata dall'Inps non si applica il regime in questione trattandosi di reddito di fonte italiana.

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