Previdenza

Assunzioni con esonero contributivo, domande al via

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Alla cassa, dopo l'autorizzazione comunitaria, gli incentivi contributivi previsti dal decreto Agosto (Dl n. 104/2020). Con la circolare n. 133/2020, l'Inps fornisce le attese istruzioni relative a due esoneri contributivi con cui l'Esecutivo, per facilitare il rilancio dell'economia e dell'occupazione nell'ultima parte dell'anno in corso, ha inteso premiare le assunzioni stabili effettuate su tutto il territorio dello Stato nonché quelle eseguite, anche a tempo determinato, dai datori di lavoro operanti in settori particolarmente danneggiati quali gli ambiti del turismo e degli stabilimenti termali.

Riguardo alla prima agevolazione, introdotta dall'articolo 6 del Dl n. 104/2020 (convertito dalla legge n. 126/2020) e relativa alle assunzioni a tempo indeterminato/stabilizzazioni ovunque eseguite dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, l'Inps conferma che la relativa operatività è limitata ai datori di lavoro del settore privato (a eccezione di quelli appartenenti al settore agricolo) e che sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni in apprendistato, nonché quelle con rapporto di lavoro domestico e con contratto di lavoro intermittente o a chiamata. La misura incentivante, inoltre, è sempre preclusa per chi, nel semestre antecedente l'assunzione o la stabilizzazione, abbia avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa.

Per poterne beneficiare, i datori di lavoro devono inoltrare all'Inps, accedendo nella sezione “portale delle agevolazioni (ex DiResCo)” del sito istituzionale, una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza online “DL104-ES” in cui dovranno inserire una serie di informazioni, tra cui i dati del lavoratore, l'importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di 13° e 14° e la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. Sul punto, la circolare conferma che non rientrano nell'esonero alcune voci contributive e cioè:
- il contributo (0,30%) integrativo Naspi;
- il contributo dovuto ai Fondi di solidarietà ex Dlgs n. 148/2015 (compreso il Fis), quello da versare al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps e le eventuali contribuzioni di tipo solidaristico.

L'Inps, effettuati i dovuti controlli, tra cui quello relativo alla disponibilità delle risorse (l'incentivo ha un preciso limite di spesa) autorizzerà la fruizione dell'esonero che, per il periodo spettante, potrà essere recuperata, con il consolidato sistema del conguaglio, sui flussi uniemens con i codici contenuti nella circolare in cui, tra l'altro, l'istituto ricorda che la facilitazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale – escluso il premio Inail – per un periodo di sei mesi decorrenti dall'assunzione (stabilizzazione) e che la stessa potrà essere fruita nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Inps ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dell'articolo 6, comma 3, del Dl n. 104/2020, l'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Conseguentemente, visto che l'agevolazione consiste nell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, la cumulabilità può trovare applicazione solo se residua contribuzione sgravabile e nei limiti dei contributi dovuti.

Per quanto attiene al secondo incentivo, previsto dall'articolo 7 del Dl n. 104/2020 per favorire le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale per un massimo di tre mesi effettuate - nel medesimo arco temporale che va dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 - dai datori di lavoro operanti negli ambiti del turismo e degli stabilimenti termali, si apprezza, in particolare, l'interpretazione dell'Inps che, in caso di stabilizzazione dei rapporti già instaurati, garantisce ai datori di lavoro la fruizione dell'incentivo per un massimo di 9 mesi (3 del contratto a termine + 6 per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto).

Per entrambe le facilitazioni i datori di lavoro devono rispettare i contratti e la normativa relativa alla tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, essere in regola con il versamento dei contributi (possesso del Durc) e i principi generali in materia di incentivi all'assunzione (articolo 31 del Dlgs n. 150/2015). Su questo ultimo aspetto va, comunque, ricordato che l'accesso all'agevolazione è consentito anche a chi ha utilizzato gli ammortizzatori targati Covid-19, in deroga a quanto disposto dalla lettera c), del comma 1, dell'articolo 31.

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