Previdenza

Per la Cassa di novembre domande entro il 31 dicembre

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il messaggio 4484/2020, l’Inps spazza via le preoccupazioni dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori, targati Covid-19, a novembre e che - per effetto di una disposizione contenuta nel Dl 137/2020 – sembrava fossero obbligati ad anticipare la domanda all’Inps già alla fine dello scorso mese.

Tutto nasce dalla formulazione del comma 5 contenuto nell’articolo 12, del citato decreto 137/2020, il quale testualmente afferma: «Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge».

Si tratta delle istanze riferite alle ulteriori 6 settimane, introdotte dalla stessa norma e che possono collocarsi nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021.

Conseguentemente, alcune aziende potrebbero avere già sospeso i lavoratori a partire dal 16 novembre, facendo ricorso allo strumento di integrazione salariale. Stante quanto affermato nella prima parte del comma sopra riportato, visto che la sospensione è avvenuta nel corso dello scorso mese, la relativa domanda può essere utilmente presentata entro il 31 dicembre 2020. Senonché, la seconda parte della medesima disposizione, che dovrebbe essere una facilitazione, per via della combinazione cronologica si trasforma in un cappio. Infatti, la domanda relativa alle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di novembre, stando alla regola in commento, avrebbe un termine di scadenza anticipato al 30 dello stesso mese; ciò in quanto il decreto 137 è entrato in vigore il 29 ottobre e quindi «la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge» coincide con il 30 di novembre.

Si tratta di una dicotomia che non è sfuggita ai tecnici dell’istituto di previdenza, i quali sono intervenuti prontamente con il messaggio 4484. Anticipando i contenuti di una circolare dettagliata che illustrerà la nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali, connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevista dal Dl 137/2020 e dal Dl 149/2020, l’Inps afferma che la norma – cosi come formulata - non assolve alla finalità di introdurre un termine a più ampio respiro e, di conseguenza, conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno essere utilmente trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, vale a dire il 31 dicembre 2020.

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