Previdenza

Recessi incentivati con Naspi fino allo sblocco dei licenziamenti

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

I lavoratori, dirigenti compresi, che aderiscono agli accordi collettivi aziendali - stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – i quali prevedono un incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, potranno accedere alla Naspi fino al termine del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Lo rende noto l’Inps con il messaggio 4464/2020 del 26 novembre in cui l’Istituto, completando le indicazioni già fornite con la circolare 111/2020, illustra la portata della disposizione declinata dal terzo comma dell’articolo 14 del Dl 104/2020.

Ricordiamo che il decreto Agosto, nell’ambito delle norme in materia di lavoro, ha previsto che i divieti di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - avente a oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. I lavoratori che aderiscono all’intesa e risolvono il rapporto di lavoro, possono accedere, nel rispetto delle altre condizioni di legge (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di effettivo lavoro nell’ultimo anno), all’indennità di disoccupazione Naspi.

Nel messaggio si ricorda che la previsione del decreto Agosto si aggiunge alle altre marginali ipotesi - diverse dalla disoccupazione involontaria, che continua a rappresentare la condizione principale di accesso alla prestazione – in cui è possibile beneficiare della Naspi, quali: le dimissioni per giusta causa; le risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 604/1966 e successive modificazioni; il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del Dlgs 23/2015, le dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, qualora lo stesso non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, la risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri ovvero mediamente raggiungibile, con i mezzi di trasporto pubblici, in 80 minuti o oltre.

L’Inps precisa inoltre che la disposizione dell’articolo 14 del decreto 104 presenta carattere generale e, quindi, si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Conseguentemente, afferma l’Istituto - confortato in questo dal ministero del Lavoro - l’accesso alla Naspi per coloro che aderiscono agli accordi di questo tipo è ammessa fino al termine dell’operatività dell’attuale disposizione in materia di divieto di licenziamenti.

L’Inps, infine, ricorda che, per accelerare i tempi di erogazione della prestazione, i lavoratori, o gli enti di patronato cui gli stessi si rivolgono, che trasmettono la domanda di Naspi in attuazione alla previsione del decreto Agosto, devono allegare all’istanza telematica l’accordo collettivo aziendale o la documentazione attestante la loro adesione all’intesa, qualora contenuta in altro atto. Si ricorda, infine, che la fattispecie in argomento comporta l’obbligo per il datore del versamento del contributo per i licenziamenti, previsto dalla legge Fornero, ciò in quanto, pur configurandosi una risoluzione consensuale, la stessa fa sorgere il teorico diritto, per il lavoratore, a percepire la Naspi.

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