Agevolazioni

Esonero contributivo anche per artigianato e somministrazione

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il messaggio 4487/2020, l’Inps torna sulle modalità di fruizione dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 3 del Dl 104/2020 – a favore dai datori di lavoro che non ricorrono ai trattamenti d'integrazione salariale contenuti nel medesimo decreto – e fornisce nuove indicazioni operative.

Invero, il messaggio, ripreso e commentato da numerosi organi di stampa, stranamente non risulta pubblicato nel sito dell'Istituto, pur contenendo informazioni utili per gli addetti ai lavori, scelta che potrebbe compromettere una corretta e fluida gestione della misura incentivante. Tra le novità contenute nelle istruzioni, segnaliamo la possibilità di accesso all'incentivo anche da parte delle imprese artigiane e di somministrazione, che sono tutelate dai relativi Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27 del Dlgs 148/2015); l'apertura dell'istituto di previdenza, seppur accolta con favore dagli interessati, offre lo spunto ad alcune riflessioni tenuto conto che i Fondi ex articolo 27, oltre a non costituire gestioni dell'Inps, operano anche in assoluta autonomia gestionale; inoltre, l'assegno ordinario garantito in relazione all'emergenza Covid è finanziato con stanziamenti separati rispetto a quelli individuati dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto 104/2020 per la copertura dell'esonero contributivo.

Viene confermato che i datori di lavoro che intendono avvalersi dell'esonero devono preventivamente richiedere, all'Inps l'assegnazione del codice “2Q”, fornendo numerose indicazioni. Molte di esse sono già note o facilmente individuabili; eppure, vengono richieste ai datori di lavoro. Comunque, il messaggio contiene una precisazione e cioè che la fornitura dei dati non include un'autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000.

L'Istituto ribadisce che l'esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, da agosto a dicembre 2020 (trasmissione dell'uniemens entro 31 gennaio 2021). Fermo restando quanto specificato nella circolare 105/2020, vale a dire che l'esonero può anche esaurirsi in unica soluzione, in caso di ampia capienza nei contributi dovuti, in uno dei mesi interessati al conguaglio. Oltre a ciò, l'Inps precisa che i datori di lavoro che vogliono recuperare l'esonero di competenza dei mesi di agosto e settembre 2020, devono avvalersi della regolarizzazione contributiva (uniemens/vig).

Riguardo a tale procedura, si precisa che la stessa deve essere effettuata con ticket e che l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata denominata “Dichiarazione Compensazione”. Tutto questo sembra collidere con quanto già affermato nel precedente messaggio 4254/2020 in cui sembrava emergere, per il datore di lavoro, la necessità di dover ricorrere agli uniemens/vig solo se il recupero del credito di agosto, settembre e ottobre non «è stato effettuato con la denuncia corrente». Ora, invece, nel nuovo messaggio il ricorso alla regolarizzazione contributiva, sembra essere automatico se l'esonero (somma a credito dell'azienda) si riferisce ai mesi di agosto e settembre; mentre il mese di ottobre scompare dal quadrante di osservazione dell'Inps.

Nel contesto si ritiene che vi sia una nebulosità anche determinata dalla formulazione normativa. A parere di chi scrive non appare percorribile l'eliminazione della possibilità per l'azienda di procedere a recuperare, anche in un unico mese, il credito arretrato. In tal senso, la precisazione contenuta nel messaggio in esame, deve essere interpretata come la puntualizzazione del fatto che per la regolarizzazione serve il ticket; fermo restando l'obbligo di presentare un uniemens/vig quando il recupero totale non è stato possibile. Ancor più razionalmente, si può immaginare un diverso percorso. Visto che i mesi (nel periodo agosto-dicembre) in cui si può procedere a recuperare il credito, sono quattro e che al momento, vi sono due dichiarazioni ancora utilizzabili (novembre e dicembre), il datore potrebbe utilizzare il credito riducendo i contributi da versare per gli ultimi due mesi di quest'anno. Qualora non vi sia capienza provvede a regolarizzare il pregresso iniziando da agosto ed eventualmente coinvolgendo anche settembre (o in alternativa) ottobre sino a esaurimento del credito ovvero perdendo una parte dell'esonero.

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