Previdenza

Regolarizzazione retroattiva per l'isopensione

di Antonello Orlando

Inps completa con il messaggio 4771/2020 le istruzioni per la corretta gestione dei prepensionamenti con isopensione. Quando le aziende utilizzano l'esodo con garanzia fideiussoria per accompagnare i lavoratori verso la pensione di vecchiaia o anticipata, oltre a sostenere il costo della rendita mensile fino alla decorrenza della pensione, versano anche una contribuzione “piena” (definita correlata e pienamente valida ai fini pensionistici).

Dal 2015, uniformandosi al metodo di calcolo della Naspi, il valore su cui viene parametrata tale contribuzione è quello della retribuzione media degli ultimi 48 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro. Con il messaggio 2326/2020 Inps ha chiarito in modo definitivo che le quote di retribuzione corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo, come le quote di premi, Mbo o altri bonus, rientrano pienamente nella base di calcolo della contribuzione correlata e, secondo il principio di competenza, con imputazione all'ultimo mese di attività del lavoratore.

Per le numerose aziende che non avevano considerato tali emolumenti nella media retributiva alla base del calcolo della contribuzione correlata, la necessità chiarita da Inps è quella di regolarizzare tutto il periodo di contribuzione correlata, anche quelli anteriori al pagamento del bonus che innalza la media retributiva.

Nel nuovo messaggio l'istituto illustra che i flussi regolarizzativi uniemens andranno lavorati sulla matricola aziendale con il codice autorizzativo 6E; per il 2020, l'azienda esporrà unicamente sul flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, la somma dell'imponibile corretto del mese più le quote di imponibile relative ai mesi del 2020 anteriori alla regolarizzazione (all'interno dell'elemento “imponibile”). Per tutti gli anni anteriori al 2020, i datori di lavoro invieranno i flussi a regolarizzazione sul solo mese di dicembre di ogni anno, con lo stesso criterio. A partire dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione (gennaio 2021, per chi la effettuerà a dicembre 2020) andrà indicato un imponibile per il versamento della contribuzione correlata, tenendo conto dei bonus erogati ai lavoratori dopo la cessazione.

I lavoratori che hanno già concluso il ciclo di isopensione e sono ormai titolari di una pensione di vecchiaia o anticipata dopo l'intero ciclo di esodo, dovranno verificare il valore dell'assegno e chiedere auspicabilmente una ricostituzione in modo da vedere riadeguata la propria pensione in virtù delle quote di contribuzione correlata versate in ritardo. Inps aveva infine già chiarito a giugno che i datori di lavoro che non adeguano la contribuzione correlata a favore dei lavoratori in esodo entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione del bonus incorreranno nelle sanzioni da evasione contributiva.

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