Previdenza

Tre ipotesi per la Cig del Dl agosto ai lavoratori precari

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La riammissione in termini, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali previsti da Dl 104/2020 (9 + 9 settimane dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), introdotta dal Dl 157/2020 - oggi abrogato e confluito nel Dl 137/2020 - ha riaperto le porte alla cassa ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio purché in forza al 9 novembre.

Poiché la legge non ha rivisto i termini di presentazione delle domande di integrazione salariale, carenza che avrebbe potuto vanificare l'ammissione ai trattamenti di tali dipendenti, l'Inps, nella circolare 139/2020, aderendo a un preciso indirizzo ministeriale, ha fornito un'interpretazione che determina uno scenario con tre possibili alternative:

- i datori che hanno già presentato (nei termini) domanda senza includervi lavoratori in forza al 9 novembre, possono trasmettere un'istanza integrativa;
- le aziende che, entro le scadenze, hanno presentato domanda per l'ammortizzatore del decreto agosto, comprendendovi anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio (che, in realtà, avrebbero dovuto essere depennati) non devono inoltrare una nuova istanza in quanto, ricorrendone i presupposti, l'Inps riconoscerà l'integrazione salariale anche a loro;
- chi, invece, non ha presentato domanda (nei termini) potrà inserire i lavoratori in forza al 9 novembre solo per i periodi decorrenti dal 1° novembre e fino al 31 dicembre in quanto non ancora decaduti.

Inoltre, occorre evidenziare che sia la circolare Inps 115/2020, sia il Dl 157 (ora 137) fanno riferimento ai lavoratori in forza rispettivamente al 13 luglio e al 9 novembre; ne deriva che un lavoratore assunto nel periodo dal 14 luglio all'8 novembre risulterebbe completamente escluso dall'aiuto.

Altro aspetto da tenere presente è che tutte le settimane di integrazione salariale previste per il 2020, fruite senza soluzione di continuità, lasciano fuori il periodo che va dal 27 al 31 dicembre. Per fronteggiare questa lacuna si dovrà fare ricorso a ferie o ad altri istituti contrattuali, ovvero agli ammortizzatori sociali ordinari che, peraltro, non sono ammissibili per le aziende non industriali che occupano fino a 5 dipendenti che, nel contesto della pandemia, hanno potuto fruire della Cigd Covid.

Sempre in tema di trattamenti di integrazione salariale e, in particolare, in merito all'esonero contributivo alternativo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, si segnala il messaggio 4781/2020 pubblicato ieri in cui l'Inps ha fornito ulteriori precisazioni per la pratica fruizione della misura introdotta dal decreto agosto. L'istituto di previdenza, dopo aver ribadito che per l'accesso all'incentivo è necessario che la posizione contributiva venga identificata con il codice di autorizzazione “2Q”, ha precisato che l'esonero può essere recuperato al massimo in 4 mensilità nelle denunce contributive relative ai periodi di competenza da agosto a dicembre 2020.

Laddove i datori di lavoro, a causa di incapienza con i contributi da versare, non riescano a riprendersi tutto il credito con le denunce di novembre e dicembre 2020, potranno recuperare gli importi spettanti agendo sui flussi pregressi tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig). La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e il credito emerso potrà essere portato in compensazione ovvero formare oggetto di rimborso (previa apposita domanda).

Possono fruire dell'esonero i datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti previsti dal Dl 104/2020, ovvero le 18 settimane che coprono il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Vale la pena di ricordare che il regime di rigorosa alternatività originariamente previsto dalla norma è stato successivamente alleggerito, prima dal Dl 137/2020 e, recentemente, dalla legge di conversione del decreto. Il nuovo testo del quinto comma dell'articolo 12, infatti, consente ai datori di rinunciare all'esonero contributivo per la parte non ancora fruita e, parallelamente, richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali anche solamente per una quota di personale occupato nella medesima unità produttiva per cui è stato chiesto l'esonero.

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