Previdenza

Sospensione dei contributi, arrivano i codici Inps

di Barbara Massara

A pochi giorni dal termine di presentazione del flusso uniemens di novembre, l'Inps fornisce le istruzioni operative per esporre i contributi sospesi in scadenza nel mese di dicembre 2020. Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 4840/2020 del 23 dicembre, che si riferisce all'ultima sospensione contributiva disposta dall'articolo 2 del Dl 157/2020 (Ristori quater), poi abrogato e confluito nella legge n. 176/2020 di conversione del Ristori uno.
Nel provvedimento, che segue la circolare n. 145/2020 con cui erano state fornite indicazioni generali, sono contenuti i codici di sospensione da riportare nel flusso, differenziati in base alla specifica fonte normativa, utilizzando i quali le aziende dichiarano di possedere i requisiti di legge:
N975 per la generalità dei datori di lavoro fino a 50 milioni di fatturato e con riduzione di almeno il 33% dei corrispettivi di novembre 2020 rispetto a quelli di novembre 2019, in base all'articolo 2, comma 1, del Dl n. 157/2020;
N976 per i datori che hanno iniziato l'attività dopo il 30 novembre 2019 (articolo 2, comma 2, Dl n. 157/2020);
N974 per i datori con attività economiche sospese dal Dpcm del 3 novembre, o che svolgono attività di ristorazione nelle zone arancioni e rosse ovvero attività alberghiera, agenzia di viaggio e tour operator nelle zone rosse (articolo 2, comma 3, Dl n. 157/2020).
Specifiche indicazioni sono altresì fornite per le aziende con dipendenti iscritti nella Gestione pubblica o nella sezione agricola del fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché per i committenti della gestione separata Inps (codici calamità 32-33-34, rispettivamente per le sospensioni disposte ai sensi del comma 1, 2 o 3 dell'articolo 2 del Dl n. 157/2020).
A tutti i datori di lavoro beneficiari della sospensione sarà attribuito d'ufficio dall'Inps a livello centrale il codice autorizzazione 4X (4Y solo per quelle agricole che richiedono la sospensione ex articolo 2, commi 1-2, del Dl n. 157/2020), salvo poi verificare con l'agenzia delle Entrate l'effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Nella circolare l'Inps ricorda altresì che ai soli fini dell'erogazione dei contributi secondo l'articolo 12, comma 4, del Dl n. 157/2020 in favore delle aziende dei settori del turismo e cultura, così come previsto dal comma 5 della medesima norma, il Durc in corso di validità al 29 ottobre 2020 continuerà a essere considerato valido dal 30 ottobre fino al 31 gennaio 2021.
Sempre in questi giorni, l'Inps sta trasmettendo alle aziende e agli intermediari via mail, e via cassetto previdenziale, i codici di conguaglio con cui esporre gli eventi di quarantena Covid, di assenza dei lavoratori fragili e disabili, e di malattia Covid (articolo 26, commi 1, 2 e 6, del Dl 18/2020), con prognosi compresa tra il 17 marzo e il 30 settembre 2020.
L'Istituto lo aveva anticipato nel messaggio 3871/2020, in cui ha altresì spiegato che in caso di conguaglio dell'indennità di malattia già effettuato, la sistemazione dell'evento deve avvenire attraverso la compilazione dell'elemento <MesePrecedente>, riportando i nuovi codici evento e i nuovi codici conguaglio con contestuale restituzione dell'importo già conguagliato utilizzando i vecchi codici tradizionali di malattia.

Il messaggio n. 4840/2020 dell’Inps

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