Previdenza

Massimale contributivo, in regola entro 90 giorni

di Antonello Orlando

Più tempo per adempiere o rispondere alla diffida e sanzioni più basse in caso di regolarizzazione spontanea. Con il messaggio 5062/2020, Inps fornisce indicazioni in merito alla campagna che sta conducendo sulla corretta applicazione del massimale contributivo (si veda il Sole 24 Ore del 16 dicembre).

Nel ricostruire la disciplina del massimale contributivo, l’istituto ricorda che questo non va in alcun modo applicato per tutti coloro che vantano prima del 1996 contributi di qualsiasi tipo (riscatti, accrediti figurativi, contribuzione volontaria) in qualsiasi gestione contributiva Inps, includendo anche le Casse professionali, in Italia o all’estero (Paesi europei o comunque convenzionati con l’Italia con trattati internazionali). Inps ricorda anche che il massimale va considerato fino a esaurimento, eventualmente sommando gli imponibili maturati nel caso di più rapporti di lavoro subordinato. Una volta raggiunto, sarà l’elemento EccedenzaMassimale della denuncia uniemens a evidenziare la retribuzione non assoggettata alla contribuzione; ai fini del raggiungimento del limite annuo non concorre quanto versato alla gestione separata (dotata di un proprio massimale).

Il messaggio illustra la campagna in atto che ha verificato, dal 2015, due tipi di errori:

imponibili ai fini Ivs con valori inferiori al massimale in presenza di retribuzioni più alte, per chi era effettivamente privo di contributi ante 1996;

erronea applicazione del massimale in presenza di contributi anteriori al 1996, senza alcuna esplicita opzione per il metodo contributivo (che avrebbe comportato il rispetto del massimale dal mese dopo l’opzione).

Le agenzie Inps verificheranno le segnalazioni con un esame sulla posizione del lavoratore e sulle matricole collegate e, nel caso di datori di lavoro stranieri con dipendenti operanti in Italia, anche su quanto previsto dalle convenzioni applicabili. A fronte di esito positivo dei controlli, la sede procederà al recupero dei contributi non versati sulla retribuzione oltre il massimale (con aliquota a oggi del 34% comprensiva dell’Ivs aggiuntivo) con una diffida indirizzata all’azienda titolare del rapporto di lavoro al superamento del massimale.

La sanzione applicabile è quella dell’omissione contributiva (5,5% per anno maggiorata del tasso ufficiale di riferimento, fino al tetto del 40% dei contributi, oltre cui sono dovuti solo gli interessi di mora). Dal messaggio appare che i flussi uniemens saranno corretti dalle sedi Inps.

Nel caso di regolarizzazioni spontanee dei datori di lavoro, le sanzioni saranno tarate sull’omissione contributiva (contrariamente a quanto operato a oggi in via automatica dalle procedure che applicano l’evasione per i periodi anteriori all’ultimo anno, con oneri più elevati rispetto all’omissione).

Le diffide inviate al datore di lavoro via Pec saranno corrette portando i termini di pagamento a 90 giorni (e non 30 come per i primi avvisi), identici a quelli delle controdeduzioni proponibili avverso le diffide. Il messaggio ricorda, infine, che il termine di prescrizione contributivo dei 5 anni è stato sospeso e prorogato di 129 giorni da febbraio a giugno 2020 dal decreto cura Italia (diventando pari a poco più di 5 anni e 4 mesi).

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