Previdenza

Aziende con lavoratori in gestione pubblica, come chiedere l’esonero contributivo

di N.T.

Con il messaggio 30 del 5 gennaio 2021, l'Inps ha indicato le modalità di denuncia per ottenere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto Agosto (Dl 104/2020) da parte delle aziende che non richiedono trattamenti di Cig e alle cui dipendenze si trovino lavoratori iscritti alla gestione pubblica.

Nel documento l'istituto ricorda anzitutto che, in linea generale, l'esonero contributivo non si applica nei confronti della Pa, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001. Ciò premesso, hanno diritto al riconoscimento dell'esonero esclusivamente:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 267/2000;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

I datori di lavoro così individuati, ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q” “, dovranno esporre nel flusso uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando con le solite modalità l'elemento ”Imponibile” e l'elemento ”Contributo” della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica” e più precisamente nell'elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio, nell'elemento “MeseRif” il mese di riferimento dello sgravio, nell'elemento “CodiceRecupero” il valore “15” avente il significato di “Sgravio Articolo3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104” e nell'elemento ”Importo” l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

L'esonero – ricorda l'Inps - può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza settembre 2020 al mese competenza dicembre 2020. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno utilizzare l'elemento “V1 Causale 5” relativo all'ultimo periodo denunciato.

Il messaggio n. 30/2021 dell'Inps

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