Previdenza

Contributi Inps rateizzati senza domanda preventiva

di Barbara Massara

L’Inps ufficializza la proroga del versamento della prima rata della seconda tranche pari al 50% dei contributi previdenziali sospesi e fornisce le relative istruzioni operative.

Con il messaggio n. 102/21, del 13 gennaio, l’Istituto conferma la proroga al 31 gennaio (che in realtà, in quanto domenica, dovrebbe slittare al 1° febbraio) della ripresa dei versamenti della seconda tranche del 50% dei contributi sospesi secondo le regole dell’articolo 97 del Dl n. 104/2020, proroga che aveva anticipato con un comunicato stampa (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

La comunicazione arriva in prossimità dell’originaria scadenza del 16 gennaio, fissata dalla norma per il versamento della prima delle massimo 24 rate in cui è possibile ripartire il restante 50% dei contributi sospesi per i periodi da febbraio ad aprile 2020 (maggio solo per il settore dello sport), in virtù dei provvedimenti di sospensione che si sono succeduti nel tempo (Dl n. 9/2020, Dl n. 18/20, Dl n. 23/20). L’articolo 97 del decreto 104 aveva infatti introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei contributi sospesi, consistente nel versamento del 50% in un’unica soluzione o in massimo 4 rate (dal 16 settembre 2020) e del restante 50% in massimo 24 rate con decorrenza dal 16 gennaio 2021. Il primo 50% del debito sospeso, rateizzato in massimo 4 rate, è stato saldato entro il 31 dicembre 2020, previa presentazione della domanda di rateazione, sulla base delle istruzioni fornite dall’Istituto con i messaggi n. 2871/20, n. 3274/20 e n. 3882/20.

In particolare, nel messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020 l’Inps aveva anticipato l’adozione di un ulteriore provvedimento con cui avrebbe illustrato la ripresa dei versamenti afferenti al restante 50%, che le aziende stavano attendendo per adempiere al versamento entro l’originaria scadenza del 16 gennaio prossimo (poi slittata al 31 dello stesso mese)

Questo provvedimento è arrivato, e la buona notizia per aziende e consulenti è che non prevede l’obbligo della preventiva presentazione di un’apposita domanda con cui esplicitare il numero delle rate prescelto, domanda che invece i datori avevano dovuto presentare entro fine ottobre per la rateazione della prima tranche del 50% dei contributi sospesi.

Pertanto, in occasione del saldo del restante 50% datori e committenti dovranno limitarsi a ripartire il debito nel numero delle rate prescelto e versare ciascuna rata in F24 seguendo le stesse regole previste per il pagamento del primo 50% (causale DSOS, numero matricola seguita dall’apposito codice di sospensione indicato nel flusso uniemens ed indicazione del periodo oggetto di sospensione).

Anche i committenti, ai fini del versamento, dovranno attenersi alle stesse indicazioni previste nel messaggio Inps n. 2871/2020. L’importo minimo della rata, come sempre, non potrà essere inferiore a 50 euro, mentre l’omesso versamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza della rateizzazione, con l’obbligo di versare l’importo residuo maggiorato degli interessi legali maturati dal 16 settembre scorso.

In caso di omessa regolarizzazione, l’Inps provvederà a richiedere gli importi a mezzo avviso di addebito, che rappresenta un titolo esecutivo.

Il messaggio n. 102/2021 dell'Inps

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