Previdenza

Come si applica l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi in agricoltura

di Silvano Imbriaci

L'articolata disciplina in tema di esonero contributivo a favore dei lavoratori agricoli autonomi in agricoltura rende necessario l'intervento chiarificatore dell'Inps, a fronte della successione in rapida sequenza delle norme che disciplinano questa particolare forma di beneficio dovuta al perdurare dello stato emergenziale.

L'articolo 16 del Dl 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020) e successivamente l'art. 21 del d.l. n. 149/2020, hanno introdotto, per i mesi di novembre e dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assitenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro (filiere agricole, pesca e acquacoltura) e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Con messaggio n. 4272 del 13 novembre l'INPS aveva dato le prime indicazioni applicative, sottolinenado, sulla base di apposita precisazione ministeriale, la compatibilità di tale misura selettiva con la disciplina degli aiuti di stato e comunque la necessità di previa domanda amministrativa in via telematica. In attesa della predisposizione dei modelli, l'INPS forniva le indicazioni provvisorie in vita della scedenza del 16 novembre, con la possibilità di detrarre dalla rata gli importi (indicati nel messaggio) corrispondenti alla misura dell'esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l'azienda e alla tipologia del lavoratore. Per i coltivatori diretti l'importo dell'esonero veniva determinato moltiplicando l'importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020. Infine, per i lavoratori autonomi, per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l'importo relativo all'esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura.

Il decreto legge n. 149/2020 è stato poi abrogato dalla legge n. 176/20, di conversione del d.l. n. 137/2020, nella quale però si è confermato l'esonero per il mese di dicembre, introducendo l'art. 16 bis, formulato in modo identico al previgente art. 21 cit. L'INPS interviene quindi con il messaggio n. 103 del 13 gennaio 2021, nel quale si dà conto di un'ulteriore integrazione della disciplina mediante l'art. 10, comma 6 del d.l. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), con cui è stata disposta, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, già beneficiari dell'esonero sopra descritto, previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. La norma sull'esonero si combina dunque con la disciplina della sospensione contributiva: i lavoratori autonomi agricoli che presenteranno l'istanza per l'esonero previsto dagli artt. 16 e 16 bis cit. possono sospendere il versamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, in attesa di conoscere l'importo da versare con tale rata, per l'effetto dell'applicazione dell'esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020. In ogni caso, tale sospensione non potrà eccedere la data del 16 febbraio 2021. Curiosamente quindi il legislatore prende atto della necessità che occorra del tempo all'INPS per la verifica e l'elaborazione del beneficio contributivo concesso per i mesi di novembre e dicembre, e nel recepire questa esigenza, la traduce a livello legislativo in una norma di sospensione del versamento. Infatti, il beneficio in questione si applica su domanda e l'importo da versare della rata sospesa viene comunicato, al termine delle verifiche INPS sugli importi provvisoriamente versati, con uno specifico avviso individuale nel Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura.

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