Previdenza

L’esonero contributivo per i datori di lavoro in agricoltura

di Silvano Imbriaci

L'articolo 222 del Dl n. 34/2020, come modificato dall'articolo 58-quater, comma 1, lettera a), del Dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, individua alcune misure di sostegno.

In particolare, a favore delle imprese sopra indicate, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonchè dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, viene riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In un primo momento l'Inps, con il messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, ha fornito le prime indicazioni, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per le imprese destinatarie dell'agevolazione prevista dal Dl n. 34/2020 cit., ricordando come già con il messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020 fosse stata individuata la categoria dei potenziali beneficiari (per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo), con contestuale sospensione delle attività di verifica e controllo della tempestività del versamento della contribuzione. Nel messaggio del 19 novembre si è invece ripercorso l'iter legislativo, ricordando che il Dl n. 104/2020 ha esteso la platea dei beneficiari dell'esonero alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, che invece non erano state ricomprese nell'allegato al decreto interministeriale del 15 settembre 2020.

L'Inps, inoltre, aveva già spiegato che la sospensione dei pagamenti disposta dal decreto interministeriale avrebbe comportato, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l'irrilevanza del mancato versamento ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già provvisoriamente indicati. Per entrambe le fattispecie (verifica della regolarità contributiva e rateazioni), successivamente al rilascio del modulo di presentazione dell'istanza di esonero, il contribuente avrebbe dovuto procedere all'immediata presentazione dell'istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco (riservandosi in merito all'estensione dell'esonero alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20). In attuazione della normativa del Dl n. 34/2020, è stato infine pubblicato il Dm 10 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2021, n. 14).

Il decreto ministeriale riconosce l'esonero a favore delle imprese di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettera a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ricomprendendo anche quelle associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20. L'agevolazione è concessa nel limite di spesa complessiva di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e comunque nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Il decreto ribadisce che l'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'Inps in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese - nei limiti delle risorse disponibili- nella quale esse dichiarano sotto la propria responsabilità la sussistenza di aiuti concessi o in attesa di esito (in caso di superamento la quota di agevolazione si riduce della quota eccedente). In ogni caso, in attesa della messa a disposizione da parte dell'Inps del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime. In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata non potrà essere restituita, ma potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro. Ove l'accoglimento riguardi una quota parte, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota eccedente entro 30 giorni dalla comunicazione senza applicazione di sanzioni e interessi. A fronte invece di un provvedimento di rigetto, il richiedente dovrà procedere al versamento della contribuzione sospesa comprensiva di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

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