Previdenza

Cigs con anzianità non specifica nell’handling aeroportuale

di Matteo Prioschi

L’anzianità aziendale dei lavoratori che cambiano handler si calcola a prescindere da quanto gli stessi sono stati effettivamente impiegati in favore dell’azienda committente. Questa l’indicazione contenuta nell’interpello 1/2021 del ministero del Lavoro, in relazione a un quesito presentato da Assohandlers.

Nel settore aeroportuale, le compagnie aeree, per i servizi di assistenza a terra, in gran parte si affidano a operatori (gli handler) che forniscono personale e mezzi a più compagnie contemporaneamente. Ne consegue che i lavoratori non vengono impiegati in modo esclusivo in favore dei singoli clienti-vettori, ma in modo promiscuo, in base a necessità e criteri di efficienza.

In tale contesto può accadere che una compagnia aerea passi da un handler a un altro e, per effetto della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo, parte dei dipendenti del primo venga assunta dal secondo. Se quest’ultimo, poi, ricorre alla Cigs, si pone il problema di come calcolare l’anzianità necessaria del personale trasferito. Si tratta di un’ipotesi concreta in questi mesi, caratterizzati da un drastico calo dell’attività del trasporto aereo nel comparto passeggeri.

In base all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 148/2015, la cassa integrazione può essere riconosciuta a chi ha un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento e, in caso di cambio appalto, l’anzianità nella nuova azienda si calcola «tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata» (comma 3).

Dato che nel comparto aereoportuale i dipendenti degli handler non sono dedicati esclusivamente a un solo cliente, è sorto il dubbio di come determinare l’anzianità a fini Cigs.

Il ministero del Lavoro risolve il problema stabilendo che, nell’handling aeroportuale, il requisito dell’anzianità si calcola considerando l’impiego del dipendente «nella medesima attività e unità produttiva oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling è stata espletata».

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