Previdenza

Pa, il fondo integrativo aumenta solo con i tempi indeterminati

di Gianluca Bertagna, Davide D’Alfonso

L’adeguamento del limite al trattamento accessorio per i Comuni è condizionato all’incremento della dotazione organica nell’anno di competenza rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, avendo a riferimento aggregati di personale parzialmente diversi e applicando l’eventuale differenziale positivo alla quota media procapite del trattamento accessorio del 2018.

Le istruzioni arrivano dalla nota prot. 12454/2021 che la Ragioneria Generale dello Stato ha inviato al Comune di Roma riscontrando un quesito relativo alle modalità operative di calcolo dell’adeguamento del tetto 2016, regolato dall'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017.

La Rgs si era già espressa sull’applicazione della previsione, che per i Comuni si rinviene all'ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019, con la Nota prot. 179877. Ora ricorda innanzitutto che la ratio della fonte legale è garantire che al possibile incremento del personale derivante dall’applicazione delle nuove regole assunzionali si accompagni un proporzionale aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio. L’eventuale diminuzione del personale non comporta invece, un abbassamento del limite, potendosi confermare il valore storico 2016 come tetto.

Due gli elementi essenziali per calcolare la quota media pro-capite, tenendo distinto il personale dirigenziale e quello del comparto.

La base di calcolo è il fondo decentrato (e, diceva il parere precedente, il budget destinato ai titolari di posizione organizzativa, se individuati) del 2018, come certificato dal revisore e trasmesso nella tabella 15 del Conto Annuale, depurato delle somme non rilevanti per il limite, ad esempio incentivi per le funzioni tecniche post gennaio 2018 o i benefici contrattuali.

Il divisore è il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018: in questo caso il Mef raccomanda di tenere conto anche del personale a tempo determinato e in convenzione da altre amministrazioni, escludendo quello comandato a enti terzi, con riferimento alle eventuali percentuali di part time o convenzione attive. Il senso è determinare quanto più precisamente il numero di dipendenti che beneficiavano dell’accessorio.

Il calcolo del personale in servizio va rivisto ogni anno, e va effettuato in due momenti: con il dato presuntivo, fondato sulla programmazione dei fabbisogni, e poi a consuntivo, per verificarne l’effettivo andamento. Il personale dell’anno corrente va computato utilizzando il metodo dei cedolini. Valorizzando ciascun dipendente attraverso il numero di cedolini erogato potrà conoscersi puntualmente l’impatto di ciascuno sul trattamento accessorio annuale, e determinare se vi siano le ragioni per procedere con l’adeguamento del limite.

Come esempio la Rgs chiarisce che il dipendente in servizio a tempo pieno per l’intero anno varrà 12 cedolini, così come due part-time al 50%. Il sistema, ricorda la Nota, è quello usato nella tabella 12 del Conto Annuale.

Per la Rgs però possono essere computati, tra il personale dell’anno corrente, solo i dipendenti a tempo indeterminato, depurando il calcolo dalle assunzioni a tempo indeterminato di personale prima in servizio a tempo determinato, il cui accessorio è̀ già compreso nel fondo integrativo.

Il totale dei cedolini così computati diviso 12 restituirà il valore unitario espressivo della dotazione organica annuale. La differenza tra questo valore e il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018, se positiva, darà corpo al moltiplicatore della quota media pro-capite, consentendo di adeguare il limite 2016 del risultato finale.

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