Previdenza

Premi Inail: il calcolo tiene conto di eventuali crisi aziendali nel 2021

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Ultime due settimane alle aziende per prepararsi all’autoliquidazione Inail: il 16 febbraio scade infatti il termine per versare il premio in un’unica soluzione o per versare la prima rata. Il termine per presentare la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2020 slitta invece al 1°marzo.

Il versamento del premio

Il datore soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio tramite l’autoliquidazione. Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, e il premio speciale artigiani.

Sono invece esclusi dall’autoliquidazione gli altri premi speciali unitari quali, ad esempio, i premi riferiti a alunni-studenti, Rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, e così via.

Con l’autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2021) e il conguaglio (regolazione 2020) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;

conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;

pagare il premio di autoliquidazione usando il modello di pagamento unificato F24 o quello di pagamento F24 EP per gli enti pubblici.

Retribuzioni in calo

Il datore che presume di erogare nel 2021 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente –come avviene nelle ipotesi di riduzione programmate dell’organico o di previsione di cessazione dell’attività – deve inviare all’Inail, entro il 16 febbraio 2021, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, usando il servizio online «Riduzione presunto» e indicando le minori retribuzioni che prevede appunto di corrispondere nel 2021. Questo importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso, in sostituzione dell’ammontare delle retribuzioni erogate nell’anno precedente (il 2020), salvo i controlli che l’Istituto intenda disporre sulla effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, per evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

La dichiarazione delle paghe

Entro il 28 febbraio (per quest’anno entro il 1° marzo, visto che il 28 cade di domenica) va presentata la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, e della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.

I datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat) presentano le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici «Alpi online» - che calcola anche il premio dovuto - e «Invio telematico dichiarazione salari». Sul sito internet dell’Inail, nel fascicolo aziende, sono disponibili per questi soggetti le comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2020/2021, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

La chance della reateazione

Il premio di autoliquidazione calcolato può essere pagato in un’unica soluzione, oppure in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici: prima rata il 16 febbraio, seconda il 17 maggio, terza il 20 agosto e quarta il 16 novembre. In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, che per il 2021 sono pari allo 0,59 per cento.

La legge di bilancio 2021 (178/2020) ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive che siano in corso, in base al Dpcm del 24 ottobre 2020.

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