Previdenza

Inquadramento unico delle società del gruppo, basta una dichiarazione

di Barbara Massara

L’Inps aggiorna i requisiti che le aziende di un gruppo devono rispettare per poter richiedere l’inquadramento unico nel settore industria. La circolare 19/2021 contiene nuove indicazioni amministrative riguardo le modalità con cui le società devono attestare il possesso delle condizioni richieste.

In particolare viene precisato che il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo non deve più formalmente risultare dallo statuto societario, essendo sufficiente che sia previsto all’interno di una semplice dichiarazione di responsabilità della società, sottoscritta dal legale rappresentante.

In pratica l’Inps rende meno formale l’attestazione di una delle condizioni essenziali affinché un’impresa del gruppo che svolge attività commerciale possa invocare l’inquadramento previdenziale unico nel settore industria, e cioè lo svolgimento della propria attività esclusivamente in favore delle altre società del gruppo, in quanto tutte le aziende devono essere strettamente interconnesse sia sotto il profilo organizzativo che funzionale.

Anche le società non aventi natura manifatturiera, in quanto contribuiscono al raggiungimento delle comuni finalità di carattere industriale del gruppo, devono essere inquadrate nel medesimo settore di attività nel quale operano le imprese del gruppo.

Con riferimento agli altri requisiti richiesti ai fini dell’inquadramento unico, nella circolare 19/2021 l’istituto di previdenza riepiloga quelli che sono stati oggetto di prima definizione con la circolare 134/1994, successivamente modificati e aggiornati dalla circolare 321/1994, a cui si fa espresso rinvio, salvo per le semplificazioni amministrative recentemente introdotte.

Nel gruppo deve esistere una capogruppo, ma anche società che svolgono attività industriale, nonchè società di natura squisitamente commerciale, che al fine di poter richiedere l’inquadramento nell’industria devono qualificarsi come società controllate nel senso cioè di essere possedute per più della metà del proprio capitale sociale dalla capogruppo o da altre imprese del gruppo medesimo.

È altresì richiesta che la società di servizi commercializzi o distribuisca esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, eventualmente fornendo servizi complementari di assistenza tecnica e manutenzione.

Infine, sono considerati elementi necessari per comprovare il diritto all’inquadramento unico l’applicazione del Ccnl delle altre imprese del gruppo e/o della holding, nonché il ricorso a strumenti di mobilità dei dipendenti tra le diverse società (distacchi, per esempio) con la conseguente conservazione del trattamento economico e normativo applicato presso la società di provenienza.

La circolare 19/2021, in quanto effettua una vera e propria ricognizione di tutte le condizioni richieste per applicare l’inquadramento unico e contestualmente semplifica alcuni aspetti burocratici e amministrativi, potrebbe risultare davvero utile per definire una volta per tutte le regole applicabili, limitando così la discrezionalità della valutazione delle istanze ricevute da parte di alcune sedi territorialmente competenti.

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