Previdenza

Esonero contributivo, fruizione legata alla Cassa

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L'accesso all'esonero contributivo come strumento alternativo al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Dl n. 137/20 (legge n. 176/20) è ammesso solamente per i datori di lavoro che possono effettivamente esercitare l'opzione tra le due misure, avendo il diritto alla cassa integrazione.
Lo ha precisato l'Inps nella circolare n. 24/21, diffusa ieri, in cui l'Istituto illustra le linee guida cui i datori di lavoro devono attenersi per accedere alla misura incentivante prevista dall'articolo 12 del cosiddetto decreto Ristori. Va, infatti, rilevato che, contrariamente alla previsione contenuta nel Dl n. 104/20 (legge n. 126/20) la possibilità di ricorrere alle ulteriori 6 settimane di trattamenti di cassa non è aperta a tutti i datori di lavoro ma è circoscritta alle aziende che si trovano in determinate condizioni stabilite dalla norma. Tuttavia, ricorda l'Inps nella circolare, la quale, invero, non aiuta molto i datori di lavoro, che il beneficio in parola, per divenire operativo, deve incassare l'autorizzazione della Commissione europea. Per questo motivo le modalità di redazione dei flussi UniEmens e i relativi codici saranno resi noti con un successivo messaggio.
Resta dunque da chiedersi come le aziende potranno utilizzare la circolare diffusa ieri, composta di ben 13 pagine in cui, per buona parte, si ripercorre la normativa. Comunque, la cifra a favore delle aziende che rinunciano alla cassa integrazione, che di fatto diminuirà i contributi da versare all'Inps, corrisponde ai contributi che non sono stati versati sulle ore di cassa riferite al solo mese di giugno 2020. Sul conteggio, va osservato che rispetto al Dl n. 104/20 che individuava come base di calcolo il doppio delle ore di cassa dei mesi di maggio e giugno, nel Dl n. 137 si parla solo di giugno escludendo, quindi, maggio e anche il raddoppio.
Si conferma che l'alternatività tra esonero o integrazione salariale è riferita alla singola unità produttiva e che nell'ambito della stessa azienda le due misure possono coesistere. Riguardo al periodo di fruizione, l'Istituto ricorda che il credito si può utilizzare in quattro settimane (ovvero in un periodo inferiore) ma non si poteva andare oltre il 31 gennaio 2021.
Quindi, riepilogando: la circolare in commento che è stata emanata ieri (11 febbraio), si riferisce a un esonero che poteva essere speso fino allo scorso 31 gennaio ma che, in realtà, nessuno può aver utilizzato per via dell'assenza della prevista autorizzazione comunitaria e dei codici di conguaglio che, peraltro, non sono stati ancora diffusi.
Nel documento si specifica che la facilitazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento in essere, sempre nel limite massimo dei contributi dovuti a meno che non sussistano altri specifici divieti di cumulo come, per esempio, l'incompatibilità dell'incentivo strutturale previsto per l'assunzione dei giovani (legge n. 205/2017) voluto dalla norma di origine. In ogni caso, va ricordato che per l'eventuale cumulo, ove consentito, deve residuare della contribuzione astrattamente sgravabile.

La circolare n. 24/2021 dell'Inps

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