Previdenza

Nuove competenze, attività al via solo a domanda approvata

di Enzo De Fusco

Entro il 30 giugno 2021 è possibile sottoscrivere accordi sindacali e presentare le istanze per ottenere il finanziamento dal Fondo nuove competenze (Fnc). Lo stabilisce il decreto interministeriale 22 gennaio 2021, il quale proroga la possibilità di accedere al fondo, ma fissa il termine del 30 giugno per presentare l’ultima istanza utile per ottenere il finanziamento (si veda il Sole 24 Ore del 13 febbraio scorso).

È ragionevole ritenere che bisognerà attendere un nuovo avviso pubblico in cui saranno recepiti i nuovi termini di accesso.

Fermo restando questo termine, la formazione potrà essere svolta anche oltre, purché entro il 31 dicembre 2021 si perfezioni la rendicontazione e la relativa spesa.

Il testo letterale del decreto interministeriale precisa che «le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro» 90/120 giorni dalla data di approvazione delle domande. L’Anpal chiarisce che le attività devono essere avviate necessariamente dopo che vi sia stata l’approvazione della domanda e non prima. Pertanto, non sarà possibile anticipare l’attività formativa nel periodo di attesa dell’approvazione delle domande.

Le aziende devono fare particolare attenzione nel caso in cui ci sia anche l’utilizzo della cassa integrazione. Anpal chiarisce che non è possibile che lo stesso lavoratore sia contemporaneamente coinvolto in percorsi di formazione ed anche in cassa integrazione. Così, è importante programmare i periodi di sospensione dell’attività lavorativa con utilizzo di cassa, separandoli da quelli di formazione; è stato chiarito che il periodo di cassa integrazione può terminare anche il giorno prima di quello previsto per la formazione.

Un ulteriore aspetto che va ricordato è che le erogazioni ricevute con il Fondo nuove competenze non rientrano nel tetto degli aiuti di stato.

Sono stati posti diversi quesiti in relazione alla possibilità di accedere al fondo da parte di aziende senza rappresentanze interne. L’Anpal ha precisato che sul punto si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali. Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

Ai fini della presentazione dell’istanza, si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

Va ricordato, inoltre, che non c’è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze. Sono potenzialmente interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del Fnc o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale.

Le ore dedicate in formazione rientrano nell’orario di lavoro e, quindi, il lavoratore non può rifiutarsi di partecipare.

Il decreto Lavoro-Mef del 21 gennaio 2021

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©