Previdenza

Entro martedì 16 i contributi sospesi dal Dl Ristori bis

di Barbara Massara

Martedì 16 marzo scade il termine per versare i contributi previdenziali di ottobre e novembre 2020, oggetto di sospensione per effetto del decreto Ristori bis.

Con il messaggio 896/2021 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti che dovranno essere effettuati in un’unica soluzione o in 4 rate, la prima delle quali deve essere pagata entro il 16 marzo.

La sospensione dei contributi dovuti per il mese di novembre è prevista dall’articolo 13 quater del Dl 137/2020, riservata solo a determinate categorie di soggetti quali le aziende fino a 50 milioni di fatturato che hanno subito una diminuzione dello stesso di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019 (spettava a prescindere dalla perdita del fatturato per chi ha iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019), a quelle che esercitano attività economiche sospese in base al Dpcm del 3 novembre scorso, nonché agli esercenti attività di ristorazione con sede nelle zone rosse o arancioni e alle agenzie di viaggio/tour operator con sede nelle zone rosse.

La sospensione con ripresa al 16 marzo riguarda anche i contributi dovuti per il mese di ottobre 2020 sospesi in forza dell’articolo 13-bis del Dl 137/2020, sospensione riservata ai soggetti con codice Ateco riportato negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto legge (quelli dell’allegato 2 devono risiedere nelle zone rosse).

Le aziende private interessate dalla sospensione sono quelle che, in base al messaggio Inps 4840/2020 (e della circolare 129/2020) sono state classificate con il codice di autorizzazione 4X.

I contributi, da versare a mezzo F24, corrispondono agli importi sospesi indicati nel flusso uniemens di 11/2020 con i rispettivi codici di sospensione N974, N975 e N976.

La modalità di esposizione nel modello di pagamento è sempre la stessa già seguita per le precedenti sospensioni e prevede l’utilizzo del codice causale DSOS e l’indicazione della matricola seguita dal codice della sospensione esposto nel flusso.

Al riguardo l’Inps precisa che, poiché il codice N974 era già in uso per i contributi sospesi per ottobre 2020, nell’ipotesi di coesistenza di entrambe le sospensioni dovranno essere compilati due distinti righi dell’F24, uno per ciascuna mensilità.

I committenti della gestione separata Inps, che hanno usufruito della sospensione dei contributi con scadenza originaria al 16 dicembre 2020, dovuti sui compensi erogati a novembre 2020, in forza dell’articolo 13 quater del Dl 137/2020 (codici sospensione 32-33-34), effettueranno il versamento in un’unica soluzione o a rate indicando nell’F24 il periodo 11/2020, unitamente all’ordinario codice causale (CXX o C10).

Ai datori di lavoro agricoli, codificati dall’Inps con i codici di autorizzazione 4Y (articolo 2 commi 1-2 del Dl 137/2020) o 4X (articolo 2, comma 3) verrà invece inviata dall’Inps una comunicazione individuale contenente le istruzioni per effettuare il versamento entro il 16 marzo.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

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