Previdenza

Con Naspi e indennità di preavviso scivolo pensionistico a basso costo

di Antonello Orlando

Accanto agli strumenti di esodo utilizzati dalle grandi imprese, come l'isopensione Fornero e il contratto di espansione, molte realtà utilizzano strumenti meno onerosi e semplici per accompagnare i lavoratori alla pensione.

È il caso degli accordi sindacali che, come quello recentemente siglato dal gestore degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, sfruttano l'indennità sostitutiva del preavviso e la Naspi per creare degli scivoli senza però attivare dei veri e propri prepensionamenti. Di fatto, questo meccanismo sfrutta due caratteristiche proprie, rispettivamente, dell'indennità di preavviso e della contribuzione figurativa della Naspi.

Accedendo a una procedura di licenziamento collettivo secondo la legge 223/1991 sulla base del criterio di non opposizione dei lavoratori, la causale di cessazione del rapporto è il licenziamento e come tale dà diritto alla percezione della Naspi, l'indennità di disoccupazione che dal 2017 ha preso il posto della vecchia indennità di mobilità. La Naspi, oltre a fornire una indennità economica della durata massima di 24 mesi (con estensione temporale pari, cioè, al 50% del periodo lavorato negli ultimi 48 mesi), garantisce una copertura di contribuzione figurativa valida ai fini del diritto a pensione di vecchiaia, ma anche per l'anticipata nonché per la Quota 100. I contributi accreditati da Inps durante questo periodo, oltretutto, non danneggiano la misura della pensione in quanto, per espressa previsione del Dlgs 22/2015, vengono neutralizzati nel caso in cui producano un abbassamento delle medie retributive delle quote di pensione calcolate con metodo retributivo. La quota contributiva della pensione di chi è in Naspi, inoltre, non rimane “congelata” al momento della cessazione del rapporto, ma registra un incremento parametrato a un massimale a oggi pari a poco più di 1.800 euro mensili, senza alcun meccanismo di riduzione del 3% (riservato soltanto alla indennità di disoccupazione ricevuta dai lavoratori, a partire dal 4° mese).

Trattandosi di un licenziamento, inoltre, il datore di lavoro è tenuto a osservare il periodo di preavviso previsto, a seconda dell'anzianità lavorativa e dell'inquadramento, dal contratto collettivo. L'accordo quadro siglato dal Gestore milanese Sea il 19 febbraio scorso esclude la lavorazione del preavviso, conferendo ai lavoratori licenziati l'indennità sostitutiva, che viene liquidata una tantum insieme al Tfr con la più vantaggiosa tassazione separata. Inoltre, tale indennità gode di una peculiarità dal punto di vista contributivo: anche se percepita in unica soluzione, questa genera un accredito contributivo che si estende, ai fini del diritto pensionistico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ritardando la decorrenza della Naspi e allungando così la copertura contributiva utile fino alla maturazione dei requisiti pensionistici. Nel caso di un lavoratore con almeno 4 anni di lavoro prima della cessazione e con diritto a 4 mesi di preavviso, infatti, una volta chiuso il rapporto di lavoro vi saranno 28 mesi coperti di contribuzione.

L'accordo sindacale può anche prevedere un meccanismo di incentivazione all'esodo che calcoli l'incentivo sulla base dei mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata ordinaria, monetizzando un valore corrispondente ai versamenti volontari che il lavoratore dovrà corrispondere a Inps una volta esaurita la copertura contributiva garantita da preavviso e Naspi.

Va ricordato infine come, dal 2017, il cumulo contributivo offra ai lavoratori la possibilità di risparmiare i costi spesso troppo onerosi della contribuzione volontaria (il cui costo annuo è pari al 33-34% dell'ultimo imponibile previdenziale di lavoro effettivo), iniziando un rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato o anche di socio-lavoratore che, nel rispetto del minimale annuo della gestione separata o dei commercianti e artigiani, aiuta a maturare i requisiti della pensione di anzianità contributiva anche con compensi molto inferiori rispetto a quelli di un quadro o di un dirigente senza alcun danno sulla futura pensione. Il cumulo contributivo introdotto dalla legge 232/2016, infatti, consente di sommare i contributi di tutte le gestioni Inps e delle casse professionali, gratuitamente, e tenendo le singole quote distinte, con metodo pro quota, salvaguardando quanto già maturato nel fondo dei lavoratori dipendenti del privato.

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