Previdenza

Cassa Covid, copertura a rischio dal 26 al 31 marzo

di Enzo De Fusco

Per il settore industriale 13 settimane in più di cassa Covid fino al 30 giugno. Per il commercio e servizi 28 settimane fino al 31 dicembre. Per le aziende più in difficoltà, e che in parte risultano pure chiuse per il lockdown, le quali abbiano utilizzato in continuità le 12 settimane di cassa previste dalla legge di Bilancio, si apre un buco di copertura tra il 26 e il 31 marzo. Indipendentemente dallo strumento di cassa utilizzato, tutte le aziende potranno decidere se adottare il pagamento diretto o l’anticipo con il conguaglio. Infine, spunta l’obbligo di un nuovo adempimento (uniemens-Cig) per comunicare i dati del pagamento diretto in luogo dell’SR41.

Sono queste le principali novità sulla cassa integrazione contenute nell’articolo 8 del decreto sostegni in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Anche in conseguenza dello sblocco dei licenziamenti, il decreto sostegni conferma il doppio canale di gestione della cassa integrazione, così come previsto dalla legge di bilancio 2021: per le aziende che utilizzano lo strumento di Cigo covid, tra il 1° aprile e il 30 giugno sono a disposizione 13 nuove settimane di cassa; le aziende che utilizzano il Fis (compreso i fondi bilaterali) e la cassa in deroga, avranno 28 settimane dal 1° aprile che se prese in continuità avranno una copertura più breve (fino al 13 ottobre) rispetto al periodo temporale in cui è consentito l’utilizzo (entro il 31 dicembre 2021).

La novità di questo doppio canale sta nel fatto che per la prima volta la norma prevede anche un numero diverso di settimane in relazione allo strumento utilizzato. Pertanto, tenuto conto che le settimane a disposizione del datore di lavoro fanno riferimento all’unità produttiva e non ai lavoratori, resta da capire come gestire questa diversità di settimane laddove all’interno del medesima unità produttiva si utilizzino diversi strumenti per richiedere la cassa integrazione (ad esempio, nel settore editoriale). In tutti i casi la nuova cassa integrazione è priva del contributo addizionale.

Nessuna novità sul fronte dei termini di presentazione delle domande, che anche per questo pacchetto di settimane rimane il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. Pertanto per il mese di aprile le domande potranno essere presentate entro fine maggio.

Nel comma 6, inoltre, viene spiegato che al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza sanitaria, le nuove settimane possono essere concesse sia con la modalità di pagamento diretto, sia anticipata dal datore con successivo conguaglio. Questa previsione sembra una novità rispetto al passato laddove, almeno con la cassa in deroga, l’anticipo del datore di lavoro è attualmente consentito solo alle aziende plurilocalizzate.

Scatta l’obbligo di comunicare i dati con il nuovo adempimento Uniemens-Cig per le domande della nuova cassa integrazione al fine di fornire i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta della prestazione da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse. In altri termini, il datore di lavoro per consentire all’Inps di procedere con il pagamento diretto fino a marzo invia gli SR41, mentre a partire dalla competenza di aprile il modello SR41 è sostituito con il nuovo flusso Uniemens-Cig.

Il datore di lavoro, quindi, rispetto al passato deve fare un doppio flusso uniemens: uno standard e uno ulteriore per trasmettere i dati per il pagamento e per l’accredito relativa contribuzione figurativa.

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