Previdenza

Ape sociale, richiesta di riconoscimento del beneficio entro il 31 marzo

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 1, comma 339 della legge di Bilancio 2021 ha prorogato per tutto quest’anno la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale. L'Ape sociale è un sussidio economico introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 che accompagna con una indennità al raggiungimento della età pensionabile (non alla pensione) alcune particolari categorie di lavoratori meritevoli di tutela. I soggetti che entro il 31 dicembre 2021 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2021.

Soggetti interessati
I requisiti previsti sono i seguenti:

Requisiti di età:
almeno 63 anni di età compiuti al momento di accesso al trattamento

Requisiti soggettivi
Essere almeno in una delle seguenti condizioni:
a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione, da almeno tre mesi, del godimento della prestazione per la disoccupazione loro spettante. I soggetti richiedenti devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
Per il calcolo dei contributi richiesti (30 o 36 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta. Il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia.I requisiti contributivi sono ridotti per le donne con figli (in misura pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni complessivi).
b) assistenza da almeno sei mesi del coniuge, dell'unito civilmente, di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si richiede il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere l'APE sociale ad uno solo dei soggetti che l'assistono;
c) riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative cd. gravose e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Attività gravose:
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Professori di scuola pre–primaria
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Addetti del settore siderurgico di prima e seconda fusionee lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del Decreto legislativo.67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

Misura
L'indennità si calcola in relazione alla pensione di vecchiaia maturata al momento della domanda, e non può in ogni caso essere superiore a euro 1.500,00 mensili lorde. Non è reversibile in caso di decesso del percettore e non è rivalutabile. In caso di contributi versati in due o più gestioni il calcolo della rata mensile di pensione segue le regole del pro-quota per ogni gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione e in base alle rispettive retribuzioni. L'indennità è erogata mensilmente per 12 mensilità nell'anno.

Come
Per accedere all'APE sociale è necessario presentare due domande: una prima domanda, da presentare all'INPS in via telematica, serve ad ottenere il riconoscimento. Tale domanda si presenta entro il 31 marzo 2021. Per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Completata l'istruttoria ed avuto l'assenso dall'INPS l'interessato presenta, sempre in via telematica, la domanda di accesso alla indennità.
La domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale deve essere indirizzata alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.

Particolarità
L'Ape sociale è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità, l'indennizzo per cessazione attività commerciale, la indennità di disoccupazione, la NASpI percepita in via anticipata per autoimprenditorialità. E' inoltre incompatibile con Quota 100 in quanto incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all'estero (il titolare di APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l'indennità c.d. APE sociale).

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