Previdenza

Sul sito Inps, calcolo del riscatto nel sistema contributivo

di Pietro Gremigni

E' stato istituito dall'Inps un nuovo portale nel sito web relativo alla presentazione telematica delle domande di riscatto e ricongiunzione.
Ne dà notizia l'Istituto previdenziale con la circolare 46 del 22 marzo 2021.

L'accesso è ammesso solo a chi è già in possesso di un Pin dispositivo oppure tramite Spid di livello 2, oppure Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.

Le indicazioni dell'Inps sono interessanti soprattutto per ciò che concerne la richiesta di riscatto onerosa di periodi pregressi destinati ad essere coperti, con tale operazione, dal punto di visto contributivo.

Infatti tra le varie funzioni ne esiste una, "modalità di calcolo", che permette di impostare i parametri di determinazione dell'onere nei casi in cui il soggetto abbia esercitato, precedentemente o contestualmente alla domanda di riscatto, una delle facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

La sezione si attiva in base alla tipologia di riscatto prescelta e alla collocazione temporale dei periodi immessi e si basa sul presupposto che l'utente abbia scelto la liquidazione della pensione caratterizzata da un meccanismo di calcolo contributivo, come ad esempio per la totalizzazione, l’opzione donna, il computo in gestione separata o l'opzione contributiva vera e propria.

In ogni caso tali scelte, che comportino la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo, devono essere state previamente esercitate in modalità telematica nella sezione specifica del sito dell'Inps.

Per quanto concerne il riscatto della laurea, l'Inps fa una precisazione rilevante e che completa quanto a suo tempo indicato nella circolare 6/2020. Qualora si voglia presentare una domanda di riscatto del corso di studi e i relativi periodi debbano essere valutati nel sistema di calcolo contributivo, l'utente potrà, nella sezione "modalità di calcolo", richiedere che l'onere sia quantificato in base a uno dei criteri seguenti:
- retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (calcolo a percentuale);
- livello minimo imponibile annuo o minimale contributivo previsto per artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell'articolo 2 del Dlgs 184/1997 (cosiddetto riscatto agevolato o forfettario).

Ciò anche quando si tratti di periodi collocati nel sistema retributivo ma diventati valutabili con il sistema contributivo a seguito al ricorso a una delle operazioni illustrate in precedenza, come l'opzione per il metodo contributivo.

La circolare 46/2021 ricorda, inoltre, la presenza residua di alcune operazioni di riscatto la cui domanda va presentata solo con modalità cartacee.
Si tratta di:
- domande di riscatto secondo l’articolo 13 della legge 1338/1962, presentate dal datore di lavoro in favore del dipendente per la copertura di periodi caratterizzati da mancati versamenti di contributi obbligatori;
- domande di riscatto presentate nelle ipotesi di esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà bilaterali.

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