Previdenza

Già fruibili i congedi Covid per genitori lavoratori

di M.Pri.

Anche se la procedura Inps non è stata ancora implementata, i lavoratori dipendenti possono già chiedere al datore di lavoro i congedi introdotti dal decreto legge 30/2021 per il periodo 13 marzo-30 giugno. Lo afferma il messaggio 1276/2021 dell’istituto di previdenza.

In attesa di aggiornare le procedure telematiche necessarie all’invio della richiesta all’Inps, quest’ultimo ha fornito delle prime indicazioni. I congedi, indennizzati al 50% della retribuzione, sono fruibili da lavoratori con figli affetti da Covid-19 oppure in quarantena per contatto stretto con un positivo, oppure per sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura dei centri diurni assistenziali.

In via generale, il congedo è fruibile se il genitore non può svolgere l’attività lavorativa in smart working e se convive con il figlio minore di 14 anni affetto da Covid-19, in quarantena o con lezioni a distanza. Se il figlio ha una disabilità grave, non rileva l’età di quest’ultimo e non è richiesta la convivenza. Inoltre il congedo scatta anche a fronte della chiusura del centro assistenziale diurno.

Il periodo di assenza dal lavoro può coincidere interamente o parzialmente con quello in cui si verifica la situazione che ne fa nascere il diritto, purché tra il 13 marzo e il 30 giugno. I congedi parentali o i prolungamenti degli stessi fruiti tra il 1° gennaio e il 12 marzo 2021 potranno essere convertiti retroattivamente nei congedi Covid semplicemente presentando la domanda per quest’ultimi non appena sarà possibile, senza annullare quelli già fruiti.

Non devono presentare domanda all’Inps i dipendenti pubblici, che si devono rivolgere all’amministrazione di appartenenza. I genitori di ragazzi tra i 14 e i 16 anni compiuti (senza disabilità) non hanno diritto al congedo ma possono astenersi dal lavoro senza retribuzione e contribuzione figurativa, presentando domanda al datore di lavoro, pubblico o privato, e non all’Inps.

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