Previdenza

Il Decreto Sostegni semplifica la Naspi e potenzia le indennità Covid

di Gianfranco Nobis

Con il messaggio del 25 marzo 2021, n. 1275, arrivano le prime indicazioni dell'INPS in merito all'attuazione delle previsioni del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41. Il Decreto Sostegni, infatti, ampliando le tutele a favore di coloro che abbiano involontariamente perso il lavoro per effetto del protrarsi dell'emergenza sanitaria da SarsCovid2, ha disciplinato la semplificazione dei criteri di accesso alla Naspi e l'ampliamento ed il contestuale potenziamento delle indennità Covid già previste dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.
L'articolo n. 16 del Decreto Legge n. 41/2021, ampliando la platea dei beneficiari della prestazione sociale per l'impiego, dispone che dal giorno 23 marzo 2021 e fino al trentuno dicembre 2021, non sarà più necessario il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015 (comma 1, lettera c).
Per effetto della semplificazione temporanea apportata dal legislatore, per l'accesso alla Naspi permane unicamente il doppio requisito dello stato di disoccupazione involontario e della presenza di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'evento.
Sul tema ricordiamo che lo stato di disoccupazione è subordinato comunque al rilascio della Dichiarazione di inizio Disponibilità e dalla sottoscrizione del patto di servizio presso i Centri per l'impiego, indispensabile al fine di permettere al soggetto di partecipare attivamente al percorso di reinserimento professionale previsto dal vigente sistema di politiche attive.
L'entità dell'indennità NASPI spettante continuerà ad essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero di 4,33 (ridotta del 3% dal quarto mese in poi) e sarà riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi quattro anni fino ad un massimo di 18 mesi complessivi.
L'articolo 10 del Decreto Sostegni provvede inoltre a riconoscere un'indennità omnicomprensiva "Una Tantum" esclusa dalla formazione di reddito ai fini del TUIR (dunque esente da imposte) del valore complessivo di €2.400,00 (in luogo dei € 1.000,00 previsti in precedenza) a favore dei beneficiari delle indennità già previste dai precedenti Decreti, ampliandone contestualmente la platea dei beneficiari.
Il pagamento delle indennità Covid sarà disposto in via automatica dall'INPS per coloro che abbiano già beneficiato delle medesime indennità in passato, mentre invece per le nuove categorie di beneficiari, come ad esempio i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, la domanda di pagamento dovrà essere inviata telematicamente tramite i consueti canali entro il 30 aprile 2021.
Per effetto dell'ampliamento della platea dei beneficiari prevista dall'articolo 10 (Commi da 2 a 6) potranno richiedere in pagamento la nuova "una tantum Covid" i lavoratori stagionali e i somministrati (anche esclusi dal settore turismo e stabilimenti termali) gli intermittenti, gli autonomi occasionali, gli incaricati alla vendita a domicilio i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori a termine impiegati nel turismo e negli stabilimenti termali.
Il Decreto Sostegni (articolo 10, comma 6), inoltre, semplifica le modalità di accesso all'indennità una tantum per i lavoratori dello spettacolo aumentando ad € 75.000,00 il limite del reddito complessivo, in precedenza fissato ad € 50.000,00, per coloro che abbiano maturato al meno 30 giornate di lavoro. Resta invece inalterato il limite reddituale di € 35.000,00 per coloro che abbiano maturato al meno 7 giornate contribuite.
Si ricorda infine che l'indennità Covid non darà diritto, come anche in passato, all'accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento dell'assegno nucleo familiare.

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