Previdenza

Cigs, sui termini di invio delle domande attese le indicazioni del Lavoro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Al rientro dal periodo feriale, aziende e intermediari si trovano alle prese con la gestione pratica delle misure di sostegno previste dalla legge 106/21, che ha convertito il cosiddetto decreto Sostegni-bis (Dl 73/21), e dal Dl 103/21 il cui iter di conversione è ancora in corso.
Ricordiamo che i due provvedimenti legislativi hanno introdotto una serie di aiuti in favore dei datori di lavoro di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (Cigo), i quali, trovandosi ancora in difficoltà, fossero costretti a ridurre o sospendere l'attività lavorativa dal 1° luglio in avanti.
Va, infatti, rammentato che il 30 giugno 2021 ha segnato la fine della Cigo-Covid per la generalità delle suddette aziende.
Successivamente a detta data, gli interventi introdotti dalle sopracitate norme vertono oltre che sulla Cigo anche sulla Cigs. Per quest' ultima (articolo 40, commi 1 e 3, e articolo 40 bis del Dl 73/21), il potere concessorio fa capo al ministero del Lavoro. Va tuttavia osservato che il dicastero non si è ancora pronunciato né in merito ai profili normativi (illustrati, comunque dall'Inps nella circolare 125/21) né, soprattutto, in ordine ai termini di invio delle domande di accesso alla Cassa integrazione straordinaria.
Con la circolare 125/21 l'Inps ha regolamentato, tra l'altro, la possibilità di ricorrere alla Cig (ordinaria e straordinaria) senza pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa di 163,7 milioni. Sul punto, vale la pena di ricordare che la Cigo in questione (che non riguarda i cosiddetti Eone) è regolamentata dalla disciplina declinata dal Dlgs 148/15, con la conseguente necessità del rispetto delle condizioni previste dal decreto attuativo Jobs acts come l'obbligo di informazione e consultazione sindacale, la differente tempistica per l'invio delle domande di accesso al trattamento (in genere 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre per gli eventi oggettivamente non evitabili si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento), nonché l'obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Si tratta di adempimenti che non erano (e non lo sono tuttora) richiesti dalla normativa inerente alla cassa Covid, ma che tornano cogenti per la Cigo.
Riguardo ai trattamenti di Cigo-Covid previsti dal DL 41/21 e terminati lo scorso 30 giugno, va rilevato che la loro durata non sempre ha permesso alle aziende di giungere alla data di cui sopra. In primo luogo, va ricordato che le settimane complessivamente disponibili per il primo semestre dell'anno in corso erano 25 (12 ex lege 178/20 e 13 ex DL 41/21) a fronte di 26 di calendario e già questo potrebbe creare una sfasatura.
Inoltre, va considerato il momento iniziale dei periodi richiesti e la possibile sovrapposizione di alcune normative di riferimento (ad esempio, su gennaio 2021 insistevano sia il Dl 137/20, sia la legge 178/20). In sintesi, chi ha fatto ricorso senza soluzione di continuità a trattamenti di Cigo-Covid dal 1° gennaio 2021 richiedendo dapprima le 12 settimane della legge di bilancio 2021 e successivamente le 13 settimane previste dal decreto Sostegni ha ovviamente terminato le tutele prima del 30 giugno. Conseguentemente, si ritiene che una domanda di cassa Covid presentata con riferimento a un numero di settimane eccedenti le 25 possa non essere accollata alla stregua di un'istanza di Cigo (non Covid, senza contributo addizionale) che non rispetti la tempistica sopra indicata ovvero non abbia a corredo la relazione tecnica.
Va ricordato che nel settore industriale la Cigo-Covid resta ancora possibile sia per le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili (massimo 17 settimane tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 ex articolo 50-bis, comma 2, del Dl 73/2021), sia per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale (Ilva-Arcelor Mittal) che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 103/21, possono richiedere un massimo di 13 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2021, in continuità con quelli introdotti dal Dl 41/21.
Le aziende sono, dunque, in attesa di conoscere le indicazioni necessarie per utilizzare al meglio i nuovi trattamenti di Cigs introdotti. In un momento ancora critico per alcuni ambiti imprenditoriali, sarebbe auspicabile una tempestiva informazione tenendo conto che alcune misure sono alternative al ricorso ai licenziamenti.

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