Previdenza

Esonero parziale contributi: importanti chiarimenti dal vademecum Inps

di Arturo Rossi

Non si possono modificare le domande già inviate; per rettificare eventuali dati errati inseriti nella domanda, si deve procedere alla cancellazione della stessa già inviata contenente i dati errati, e presentarne una nuova entro il termine di decadenza del 30 settembre 2021.
Lo ha precisato l'Inps all'interno di un vademecum fornito alle sedi periferiche dell'Istituto in materia di esonero parziale dei contributi, di cui alla legge 178/2020, articolo 1, commi 20-22 bis.
Per quanto concerne la mancanza della titolarità di una pensione, viene precisato che l'interessato, titolare della posizione assicurativa, non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
Non si ha diritto all'esonero nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di prestazione pensionistica; quindi, nel modello di domanda tale dichiarazione di assenza di titolarità di pensione è riferita al periodo esonerabile, almeno un mese nel corso dell'anno 2021.
Discorso simile va fatto in merito all'assenza di rapporto di lavoro subordinato; si ricorda che il richiedente non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Dlgs 81/2015.
L'esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di lavoro subordinato. Quindi, nel modello di domanda la suddetta dichiarazione di assenza di lavoro subordinato è riferita al periodo esonerabile (almeno un mese nel corso dell'anno 2021).
Per quanto concerne le ditte individuali, nel campo "Codice Fiscale dell'impresa o della società" deve sempre essere indicato il codice fiscale alfanumerico e mai il numero della partita Iva; se vi è esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale quindi, andrà indicato il codice fiscale alfanumerico del titolare.
Se il beneficiario dell'esonero svolge l'attività in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale della società nella quale è esercitata in modo prevalente l'attività stessa.
La domanda di esonero va presentata soltanto dal titolare della posizione previdenziale, che è l'unico soggetto sul quale gravita l'obbligo di versamento contributivo per sé e per i suoi eventuali collaboratori; in presenza di quest'ultimi, la domanda presentata con riferimento al titolare della posizione previdenziale vale come richiesta anche per gli stessi collaboratori presenti all'interno del nucleo aziendale; ne deriva che per i collaboratori non va presentata alcuna altra domanda aggiuntiva o separata.

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