Previdenza

Mancata denuncia d’infortunio, le sanzioni applicabili dall’Inail

di Gianfranco Nobis

Con l'emanazione della Circolare n. 24/2021, pubblicata ieri anche in seguito ad alcune incertezze sollevate dalle proprie Strutture territoriali, l'Inail fornisce indicazioni relativamente al regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni che abbiano una durata maggiore di 3 giorni (Articolo 53, comma 1, del Dpr n. 1124/1965.
Grazie anche al parere preliminare acquisito dall'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'Inail precisa quindi che, a seguito delle modifiche normative intervenute nel tempo, in caso di denuncia omessa, tardiva e incompleta sia prevista una sanzione amministrativa di tipo pecuniario la cui misura, dal primo gennaio 2007, è compresa nella misura da 1.290 a 7.7450 euro (articolo 53 della Legge n. 561/1993).
Sul punto, la Circolare ricorda che la violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio (di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 124/2004.
L'Istituto riassume poi tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro deve presentare la denuncia per gli infortuni di durata superiore ai tre giorni, comprendendovi anche i lavoratori agricoli, e precisa nuovamente i termini per l'invio della stessa: due giorni decorrenti dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia ( indicando i riferimenti del certificato medico trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria), oppure 24 ore dall'infortunio in caso di eventi mortali o che comportino il rischi di morte.
Infine, con l'intento di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall'Inail è stato denominato “Comunicazione/denuncia di infortunio”, offrendo la possibilità di “convertire la denuncia” originariamente comunicata per evento inferiore ai 3 giorni in caso di prolungamento successivo della prognosi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©