Previdenza

Ammortizzatori anti-Covid: gli aiuti ancora operativi

Vanno verso l’esaurimento le misure predisposte per l’emergenza virus. Chiuse a giugno le tranche di Cassa per l’industria: ecco cosa resta per gli altri settori

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Dall’inizio della pandemia sono stati diversi i provvedimenti normativi che hanno previsto l’accesso ad ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid. Il 30 giugno è cessata la concessione delle tranches di cassa integrazione alle aziende del comparto industriale ma restano operativi altri strumenti, a seconda dei diversi settori produttivi, volti a tutelare le riduzioni o le sospensioni dell’attività lavorativa riconducibili alla pandemia: proprio l’Inps ha fatto il punto sul tema con la circolare 125/2021. Proviamo quindi a passarli in rassegna.

Fis e cassa in deroga

I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del fondo di integrazione salariale (assegno ordinario Fis), dei fondi di solidarietà bilaterali, e quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono accedere a questi trattamenti per un massimo di 28 settimane complessive. Chi avesse richiesto i sostegni senza soluzione di continuità a partire dallo scorso 1° aprile, li esaurirà al 31 ottobre prossimo: a quel punto, al netto di eventuali rifinanziamenti (si parla di ulteriori settimane che potrebbero essere concesse), resta la possibilità di richiedere gli ammortizzatori ordinari, se spettanti per il comparto di appartenenza e per la dimensione aziendale.

Un trattamento “speciale”

Un’altra tipologia è quella che interessa i datori rientranti nel perimetro dell’articolo 10, del Dlgs 148/2015 che, in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali, possono accedere alla previsione dell’articolo 40, del Dl 73/2021: si tratta del trattamento straordinario di integrazione salariale “speciale”, caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima (26 settimane utilizzabili entro il prossimo 31 dicembre) diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale. Servono però alcune condizioni: aver subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019; avere sottoscritto accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza, dalla data di entrata in vigore del decreto sostegni-bis, vale a dire dal 26 maggio 2021. Queste intese devono essere finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Un ulteriore trattamento Cigs (articolo 40-bis, del Dl 73) è stato poi previsto per i datori che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come definiti dal Dlgs 148/2015, non possono più accedere alle integrazioni salariali Cigo e/o Cigs. Questo strumento può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021.

Per le aziende strategiche

Un pacchetto ad hoc è stato dedicato a favore delle aziende con particolare rilevanza strategica. Una prima ipotesi – prevista dall’articolo 45 – riguarda le situazioni di cessazione dell’attività e concede, fino al prossimo 31 dicembre - previa stipula di un accordo aziendale in sede governativa – l’integrazione salariale straordinaria, per un massimo di sei mesi, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

L’altra fattispecie, contenuta nel Dl 103/2021, consiste in un ulteriore periodo di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, fino a 13 settimane (fruibili entro il 31 dicembre 2021) in favore delle imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille. Anche il settore aereo può beneficiare della proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività, fino al 31 dicembre 2021. Infine, per i datori di lavoro delle industrie tessili e simili, l’articolo 50-bis, comma 2, del Dl 73/2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamento di Cigo, tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane. Per l’accesso a questo trattamento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico delle aziende richiedenti.

Norma per norma gli strumenti in campo

1

Cigs “speciale” (articolo 40, Dl 73/2021)

Questo trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Dl 73 (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021. L’ammortizzatore non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall'articolo 4 del Dlgs 148/2015. La misura è pari al 70% della retribuzione globale, senza l’applicazione dei massimali mensili e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

2

Cigs “ulteriore” (articolo 40-bis, Dl 73/2021)

L’ammortizzatore è concesso in deroga al Dlgs 148/2015 e può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021. I datori di lavoro non sono tenuti a pagare il contributo addizionale. In merito all’erogazione, il datore può anticipare le somme ai lavoratori per poi porle a conguaglio con il sistema Uniemens, oppure è possibile richiedere all’Inps il pagamento diretto ai lavoratori.

3

Cigo per il settore tessile (articolo 50-bis, Dl 73/2021)

La norma prevede in favore dei datori di lavoro – individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 - che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria in base all’articolo 19, del Dl 18/2020, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. La durata massima è pari a 17 settimane e non è dovuto alcun contributo addizionale a carico delle aziende richiedenti.

4

Cigo e Cigs senza contributo addizionale (comma 3, articolo 40, Dl 73/2021)

Fino al 31 dicembre 2021 è stabilito l’esonero dal versamento del contributo addizionale riferito ai trattamenti di Cigo e Cigs. La disposizione è per i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cigo, nonché a quelli - sempre dell’industria - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento) rientrano nel campo di applicazione della Cigs, secondo quanto dettato dall’articolo 20, del Dlgs 148/2015.

5

Assegno ordinario e Cig in deroga (comma 2, articolo 8, Dl 41/2021)

Per le sospensioni o le riduzioni delle attività, come conseguenza dell’emergenza Covid-19, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fis, dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015, e quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa in deroga - nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 - possono richiedere i rispettivi trattamenti per un massimo di 28 settimane complessive.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©