Adempimenti

Infortunio e malattia professionale: competenze Inps/Inail

di Paola Sanna

Per garantire ai lavoratori assicurati la massima tempestività nella valutazione delle pratiche di infortunio, malattia o malattia professionale che presentano caratteristiche di ambiguità circa la natura dell'evento e quindi la conseguente competenza di Inail ovvero di Inps, la Convenzione sottoscritta il 25 novembre 2008 propone alcuni flussi procedurali e un rinnovato sistema di compensazione che i due Istituti sono tenuti a seguire (Inps , circ. 10.7.2009, n. 91).

Variazione della causale di assenza dal lavoro

Se dall'istruttoria amministrativa o dall'accertamento medico-legale viene esclusa la natura e quindi l'indennizzabilità dell'evento infortunio o malattia professionale e ne viene conseguentemente accertata la competenza Inps (malattia comune), l'Inail provvede ad inoltrare alla struttura Inps competente, entro 60 giorni in caso di evento trattato come infortunio ed entro 90 giorni in caso di malattia professionale:
1) specifica dichiarazione di incompetenza motivata, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto valutati, corredata di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria;
2) il prospetto delle indennità liquidate.

L'Inail informa successivamente il lavoratore assicurato e il datore di lavoro che l'evento non è stato considerato infortunio o malattia professionale ma è stato trasferito per competenza all'Inps. Se l'Inps è in possesso di documentazione dalla quale risultino ulteriori elementi non valutati dall'Inail, idonei a modificare il provvedimento negativo emesso da quest'ultimo, lo segnala alla struttura dell'Inail che ha emesso la dichiarazione di incompetenza entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione stessa. L'Inail, ricevuta la comunicazione dell'Inps, entro i successivi 15 giorni riesamina il caso e conclude il procedimento di definizione della competenza con provvedimento proprio motivato e notificato alla struttura dell'Inps che ha emesso la comunicazione. I casi denunciati direttamente all'Inps dal lavoratore, per i quali - al contrario - si ravvisa la possibilità di qualificare l'evento come infortunio o malattia professionale, sono segnalati dall'Inps alla struttura territoriale dell'Inail, con contestuale notifica all'interessato e al datore di lavoro. Dal momento della ricezione della segnalazione l'Inail segue l'iter procedurale precedentemente descritto.

Contenzioso amministrativo e ricorso giudiziario

Qualora, a seguito di contenzioso amministrativo ovvero di ricorso giudiziario, sia stata definita una diversa competenza rispetto a quanto già stabilito dai due Istituti, sarà la struttura territoriale dell'Ente designato ad assumere il caso, con regolazione delle somme già erogate. Della definitiva determinazione dovrà essere data tempestiva comunicazione all'altro Istituto da parte dell'Ente a cui viene attribuita la competenza, entro 15 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza ovvero dalla data dell'esito del contenzioso amministrativo. Quanto sopra dovrà essere notificato al lavoratore e al datore di lavoro, sempre entro gli stessi termini.

Erogazione della prestazione economica

Fino al provvedimento o alla sentenza definitivi, di cui ciascun Istituto è tenuto a dare tempestiva notizia all'altro, l'erogazione della prestazione economica viene effettuata dall'Istituto al quale per primo l'assicurato ha presentato la relativa denuncia/certificato. Successivamente, una volta stabilita la competenza, l'evento viene indennizzato in relazione alla natura attribuita, rettificando le somme già erogate (Inail, delibera 23 luglio 2008, n. 367).

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