Adempimenti

Le nuove domande ASpI per l'agricoltura

di Massimo Braghin


L'INPS, con messaggio 13 giugno 2014, n. 5336, fornisce istruzioni in materia di indennità di disoccupazione agricola, e, nello specifico, chiarisce le modalità per la definizione delle domande in competenza 2013.
Ricordiamo che la L. n. 92/2012, ex art. 2, ha istituito le c.d. indennità ASpI e mini ASpI, aventi la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
La disposizione suddetta permette di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, compresi altresì gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
L'Aspi non è erogata invece a coloro che lavorano a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni e i lavoratori agricoli che possono richiedere la disoccupazione agricola.
Nello specifico, qualora si tratti di soci lavoratori di cooperativa e di prestatori di lavoro dello spettacolo, dato che la contribuzione ASpI è prevista in misura ridotta, correlativamente, anche le indennità ASpI e mini ASpI vengono liquidate e ridotte proporzionalmente.
A tal proposito, con il messaggio n. 5336/2014, l'INPS interviene precisando che, ai fini del computo dell'indennità di disoccupazione agricola, se il richiedente ha svolto attività di lavoro dipendente, oltre che nel settore agricolo, anche nel settore non agricolo, in qualità di socio lavoratore di cooperativa, ovvero, nella fattispecie del personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, non si applica la riduzione proporzionale, la quale è prevista solo per le indennità ASpI e mini ASpI.
Ne deriva, di conseguenza che la procedura di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, con competenza 2013, elencherà i periodi di lavoro prestato dai soci lavoratori di cooperativa e dai lavoratori dello spettacolo nella sezione relativa al lavoro dipendente non agricolo, e non più, cosa che avveniva fino alla competenza 2012, nel campo delle giornate non indennizzabili.
Il messaggio specifica inoltre che, riguardo ai periodi di lavoro dipendente non agricolo prestati dalle suddette categorie di lavoratori prima del 1° gennaio 2013, gli stessi continuano a mantenere la caratteristica della non utilizzabilità ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi e assicurativi, in quanto non risultano coperti dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Il messaggio INPS in commento tratta, inoltre, la tematica del lavoro domestico, i cui periodi, come noto, non rientrano nel flusso Uniemens. In questo caso l'INPS chiarisce che occorre ricavare i dati contributivi e retributivi direttamente dai bollettini di versamento dei contributi.
Inoltre, per poter determinare il numero di giornate lavorate, l'INPS comunica che occorre procedere con il seguente calcolo: dividere per 4 le ore soggette a contribuzione in ogni trimestre. Il tutto nel rispetto del limite massimo, pari a 78 giorni.
Invece, tutto il periodo di durata del contratto continua a considerarsi non indennizzabile.
Infine, relativamente alle domande presentate da soggetti titolari di partita IVA, sempre aventi competenza 2013, e con oggetto le prestazioni di disoccupazione agricola, attraverso il messaggio in esame, l'INPS rende noto che è in corso d'opera la preparazione delle liste dei richiedenti appunto titolari di partita IVA, ai fini della successiva effettuazione del controllo relativo ad attività di lavoro eventualmente svolta in forma autonoma.

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